Art. 69 — Piani di emergenza
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 2006 al 27 settembre 2022. 324 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Il Ministero della salute, tramite il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, istituito con decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, di seguito denominato Centro nazionale, redige un piano di emergenza secondo i criteri e i requisiti definiti nell'allegato XVII. Il piano di emergenza, redatto avvalendosi del Centro nazionale di referenza per le malattie vescicolari e del Centro nazionale per l'epidemiologia, deve:
tolto: a) specificare le misure nazionali da applicare in caso di comparsa di afta epizootica al fine di mantenere un elevato livello di preparazione e capacita' di far fronte alla malattia e un elevato livello di protezione ambientale;
tolto: b) prevedere la disponibilita' di strutture, apparecchiature, addetti ed altri materiali appropriati necessari per una rapida ed efficace eradicazione dei focolai di afta epizootica;
tolto: c) garantire il coordinamento con gli Stati membri limitrofi e incoraggiare la cooperazione con i Paesi terzi limitrofi;
tolto: d) prevedere, nel caso indicato al punto 12 dell'allegato XVII, le misure da attuare fornendo indicazioni precise riguardo:
tolto: 1) ai quantitativi di vaccino necessari nel caso di una vaccinazione di emergenza;
tolto: 2) ai criteri in base ai quali procedere alle vaccinazioni, tenuto conto della densita' animale e di quanto stabilito nell'allegato X;
tolto: e) indicare i criteri per decidere se interrare o incenerire in loco le carcasse degli animali morti o abbattuti, al fine di impedire ogni danno evitabile all'ambiente, assicurando nel contempo il massimo livello di lotta contro la malattia. Il Ministero della salute:
tolto: a) sottopone il piano di cui al comma 1 all'approvazione della Commissione europea e lo modifica per tenere conto delle eventuali osservazioni da essa formulate in tale fase;
tolto: b) successivamente all'avvenuta approvazione del piano, notifica tempestivamente alla stessa Commissione eventuali modifiche significative apportatevi;
tolto: c) aggiorna il piano di emergenza ogni cinque anni, in particolare alla luce delle esercitazioni in tempo reale di cui all'articolo 70, e lo presenta alla Commissione europea per la sua approvazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-09-18;274~art69 · fonte del testo
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