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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 2006 al 27 settembre 2022. 255 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: I veterinari ufficiali comunicano alle regioni o province autonome l'intenzione di revocare le misure disposte nella zona di protezione quando:

tolto: a) sono trascorsi almeno quindici giorni dall'abbattimento e dall'eliminazione in condizioni di sicurezza di tutti gli animali delle specie sensibili dall'azienda di cui all'articolo 10, comma 1, nonche' dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nella stessa azienda ai sensi dell'articolo 11;

tolto: b) e' stata effettuata, con esito negativo, un'indagine in tutte le aziende situate nella zona di protezione in cui si trovano animali di specie sensibili. Successivamente alla revoca delle misure specifiche adottate con riguardo alla zona di protezione, i veterinari ufficiali mantengono quelle di cui agli articoli 37, 38, 39, 40, 41 e 42 relative alla zona di sorveglianza per almeno ulteriori quindici giorni, trascorsi i quali anch'esse possono essere revocate ai sensi dell'articolo 44. L'indagine di cui al comma 1, lettera b), deve comprovare l'assenza di infezione ed essere eseguita almeno in conformita' alle disposizioni dell'allegato III, punto 1, comprendendovi le misure di cui al punto 2.3 dell'allegato III, basate sui criteri dell'allegato III, punti 2.1.1 e 2.1.3. La revoca delle misure di cui al comma 1 puo' essere disposta solo previo assenso scritto della regione o della provincia autonoma che ne da' immediata comunicazione al Ministero della salute; la presente disposizione, pur se non espressamente riprodotta nei restanti articoli, si applica altresi' in tutti i casi che prevedono la revoca di misure da parte dei veterinari ufficiali o dei servizi veterinari delle aziende sanitarie.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-09-18;274~art36 · fonte del testo

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