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Che cosa è cambiato dal 27 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 2006 al 27 settembre 2022. 539 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: Nel caso di conferma della presenza di un focolaio di afta epizootica, il veterinario ufficiale fa eseguire e verifica, nell'azienda interessata, oltre alle misure di cui agli articoli 4, 5 e 6, le seguenti misure, disposte, su proposta del servizio veterinario, dall'autorita' sanitaria locale competente:

tolto: a) l'abbattimento in loco di tutti gli animali delle specie sensibili. In casi eccezionali, la regione o la provincia autonoma puo' disporre che l'abbattimento degli animali delle specie sensibili avvenga nel luogo piu' vicino all'azienda idoneo allo scopo, adottando le opportune misure per evitare ogni rischio di diffusione del virus dell'afta epizootica durante il trasporto e l'abbattimento e informando il Ministero della salute circa i motivi che giustificano tale modalita' di abbattimento e riguardo alle misure adottate per evitare il rischio di diffusione del virus; il Ministero della salute notifica alla Commissione europea le informazioni pervenutegli a riguardo dalle regioni o dalle province autonome. L'abbattimento al di fuori dell'azienda deve comunque essere effettuato sotto controllo ufficiale;

tolto: b) il prelievo di campioni adeguati per l'esecuzione dello studio epidemiologico di cui all'articolo 13, prima o durante l'abbattimento degli animali delle specie sensibili, in conformita' al punto 2.1.1.1 dell'allegato III e in numero sufficiente. Il veterinario ufficiale puo' decidere, comunicandolo alla regione o alla provincia autonoma e al Ministero della salute, di non applicare le disposizioni di cui al all'articolo 4, comma 1, nel caso di comparsa di un focolaio secondario epidemiologicamente collegato con un focolaio primario per il quale siano gia' stati effettuati i prelievi ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, a condizione che i campioni prelevati per lo studio epidemiologico di cui all'articolo 13 siano adeguati e in numero sufficiente;

tolto: c) la trasformazione, nel piu' breve tempo possibile e sotto controllo, delle carcasse degli animali delle specie sensibili morti nell'azienda nonche' di quelle degli animali abbattuti ai sensi della lettera a), in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus della malattia. Se particolari circostanze richiedono l'interramento o l'incenerimento delle carcasse, sia in loco sia altrove, tali operazioni devono essere condotte in conformita' alle istruzioni elaborate nell'ambito dei piani di emergenza di cui all'articolo 69, e sotto controllo ufficiale;

tolto: d) l'isolamento di tutti i prodotti e dei materiali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), sino a quando non si e' esclusa qualsiasi contaminazione, o non sono stati sottoposti a trattamento in conformita' alle istruzioni impartite dallo stesso veterinario ufficiale in modo da assicurare la distruzione del virus aftoso eventualmente presente o non sono stati trasformati. Dopo l'abbattimento e la trasformazione degli animali delle specie sensibili e l'esecuzione delle misure di cui al comma 1, lettera d), il veterinario ufficiale verifica l'applicazione delle seguenti misure, disposte, su proposta del servizio veterinario, dall'autorita' sanitaria locale competente:

tolto: a) la pulizia e la disinfezione, conformemente all'articolo 11, dei fabbricati in cui alloggiavano gli animali delle specie sensibili, dei loro dintorni nonche' dei veicoli utilizzati per il loro trasporto e di tutti i locali e attrezzature passibili di contaminazione;

tolto: b) la disinfezione con mezzi adeguati anche della zona riservata all'abitazione umana o della zona amministrativa dell'azienda se vi e' un pericolo di contaminazione con il virus dell'afta epizootica;

tolto: c) il ripopolamento degli allevamenti che deve essere attuato secondo le disposizioni dell'allegato V.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-09-18;274~art10 · fonte del testo

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