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Che cosa è cambiato dal 27 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 2006 al 27 settembre 2022. 791 parole tolte, 10 parole aggiunte in 13 capoversi.

tolto: Nella zona di vaccinazione, nel periodo che ha inizio almeno trenta giorni dopo il completamento della vaccinazione d'emergenza e termina con il completamento delle misure di cui agli articoli 56 e 57, cosiddetta «fase 2», su proposta del servizio veterinario, l'autorita' sanitaria locale competente dispone il divieto dei movimenti di animali delle specie sensibili tra aziende all'interno e all'esterno della zona di vaccinazione e i servizi veterinari effettuano controlli per assicurare il rispetto delle prescrizioni del presente articolo. In deroga al divieto di cui al comma 1, la regione o la provincia autonoma puo' autorizzare il trasporto diretto di animali vivi delle specie sensibili dagli allevamenti in cui la presenza del virus dell'afta epizootica e' stata ufficialmente esclusa ai sensi dell'articolo 56, ai fini della loro immediata macellazione in un stabilimento di macellazione situato nella zona di vaccinazione o all'esterno di essa se:

tolto: a) durante il trasporto e negli stabilimenti di macellazione detti animali non entrano in contatto con altri animali di specie sensibili;

tolto: b) gli animali sono accompagnati da un documento rilasciato dal veterinario ufficiale che attesta che tutti gli animali di specie sensibili presenti nell'azienda di origine o di spedizione sono stati oggetto di un'indagine ai sensi dell'articolo 56, comma 1;

tolto: c) tutti i veicoli adibiti al trasporto sono puliti e disinfettati prima del carico e dopo la consegna degli animali e la procedura di disinfezione risulta, unitamente alla data e all'ora, nel registro che accompagna il mezzo di trasporto;

tolto: d) gli animali sono stati sottoposti ad ispezione sanitaria ante-mortem presso lo stabilimento di macellazione nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, e, in particolare, a un esame per l'individuazione dell'afta epizootica, il cui esito ha escluso la presenza della malattia. Durante la fase 2, le carni fresche, escluse le frattaglie, ottenute da grossi e piccoli ruminanti vaccinati possono essere immesse sul mercato all'interno e all'esterno della zona di vaccinazione solo se:

tolto: a) lo stabilimento opera sotto controllo veterinario;

tolto: b) nello stabilimento vengono trasformate unicamente quelle sottoposte al trattamento di cui ai punti 1, 3 e 4 nella parte A dell'allegato VIII, o quelle ottenute da animali allevati e macellati al di fuori della zona di vaccinazione;

tolto: c) riportano la bollatura sanitaria o la marchiatura di identificazione previste dal regolamento (CE) n. 853 del 2004;

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

tolto: d) durante tutto il processo di produzione sono chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle altre carni. Il veterinario ufficiale deve certificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, quando le carni fresche sono destinate agli scambi intracomunitari. Le regioni e le province autonome attuano, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, verifiche sul controllo di conformita' svolto dai servizi veterinari delle aziende sanitarie e dai veterinari ufficiali e, ai fini degli scambi intracomunitari, forniscono preventivamente al Ministero della salute un elenco degli stabilimenti da esse riconosciuti ai fini della predetta certificazione, nonche' ogni successiva variazione; il Ministero della salute comunica agli altri Stati membri e alla Commissione europea l'elenco di tali stabilimenti e gli eventuali aggiornamenti. Quando le carni fresche giungono in Italia da altri Stati membri, i servizi veterinari delle aziende sanitarie devono verificare, anche su indicazione degli UVAC di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, la presenza della certificazione veterinaria di accompagnamento e la sua completezza rispetto alle prescrizioni per esse stabilite, applicando, in caso di non conformita', le procedure di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni. Durante la fase 2:

tolto: a) le carni fresche di suini vaccinati macellati, devono recare il bollo sanitario previsto dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, essere immagazzinate e trasportate separatamente dalle carni sprovviste del bollo suddetto e successivamente trasportate in recipienti ermeticamente chiusi in uno stabilimento designato dalla regione o dalla provincia autonoma ai fini del trattamento in conformita' del punto 1, nella parte A dell'allegato VII;

tolto: b) il latte e i prodotti lattiero-caseari ottenuti da animali vaccinati possono essere immessi sul mercato all'interno o all'esterno della zona di vaccinazione solo se sono stati sottoposti ad almeno uno dei trattamenti previsti alle parti A e B dell'allegato IX, a seconda della loro destinazione al consumo umano o meno. Tale trattamento deve essere stato effettuato presso uno stabilimento situato nella zona di vaccinazione, o al di fuori di essa, conformemente alle disposizioni dell'articolo 54, commi 1, lettera c), 2, 3, 4 e 5, lettera a);

tolto: c) la raccolta di sperma, ovuli e embrioni da animali delle specie sensibili continua ad essere assoggettata alle misure di cui all'articolo 54, comma 5, lettere b) e c);

tolto: d) l'immissione sul mercato di prodotti di origine animale diversi da quelli di cui al comma 3, e alle lettere a), b) e c) del presente comma, e' assoggettata alle misure di cui agli articoli 30, 31, 32 e 41.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-09-18;274~art55 · fonte del testo

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