tolto: d) durante tutto il processo di produzione sono chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle altre carni. Il veterinario ufficiale deve certificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, quando le carni fresche sono destinate agli scambi intracomunitari. Le regioni e le province autonome attuano, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, verifiche sul controllo di conformita' svolto dai servizi veterinari delle aziende sanitarie e dai veterinari ufficiali e, ai fini degli scambi intracomunitari, forniscono preventivamente al Ministero della salute un elenco degli stabilimenti da esse riconosciuti ai fini della predetta certificazione, nonche' ogni successiva variazione; il Ministero della salute comunica agli altri Stati membri e alla Commissione europea l'elenco di tali stabilimenti e gli eventuali aggiornamenti. Quando le carni fresche giungono in Italia da altri Stati membri, i servizi veterinari delle aziende sanitarie devono verificare, anche su indicazione degli UVAC di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, la presenza della certificazione veterinaria di accompagnamento e la sua completezza rispetto alle prescrizioni per esse stabilite, applicando, in caso di non conformita', le procedure di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni. Durante la fase 2:
tolto: a) le carni fresche di suini vaccinati macellati, devono recare il bollo sanitario previsto dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, essere immagazzinate e trasportate separatamente dalle carni sprovviste del bollo suddetto e successivamente trasportate in recipienti ermeticamente chiusi in uno stabilimento designato dalla regione o dalla provincia autonoma ai fini del trattamento in conformita' del punto 1, nella parte A dell'allegato VII;
tolto: b) il latte e i prodotti lattiero-caseari ottenuti da animali vaccinati possono essere immessi sul mercato all'interno o all'esterno della zona di vaccinazione solo se sono stati sottoposti ad almeno uno dei trattamenti previsti alle parti A e B dell'allegato IX, a seconda della loro destinazione al consumo umano o meno. Tale trattamento deve essere stato effettuato presso uno stabilimento situato nella zona di vaccinazione, o al di fuori di essa, conformemente alle disposizioni dell'articolo 54, commi 1, lettera c), 2, 3, 4 e 5, lettera a);
tolto: c) la raccolta di sperma, ovuli e embrioni da animali delle specie sensibili continua ad essere assoggettata alle misure di cui all'articolo 54, comma 5, lettere b) e c);
tolto: d) l'immissione sul mercato di prodotti di origine animale diversi da quelli di cui al comma 3, e alle lettere a), b) e c) del presente comma, e' assoggettata alle misure di cui agli articoli 30, 31, 32 e 41.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136