Corte costituzionale

Ordinanza n. 291/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/06/1993 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 156, secondo

comma, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso

con ordinanza emessa il 2 novembre 1992 dal giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura di Perugia nel procedimento penale a

carico di Aureliana Del Commoda iscritta al n. 19 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel procedimento penale nei confronti di Aureliana

Del Commoda per il reato di cui all'art 594 del codice di procedura

penale, nel corso del quale la persona offesa aveva proposto

opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico

ministero, il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura

circondariale di Perugia ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 156, secondo comma, del d.lgs. 28 luglio

1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale), per violazione dell'art. 3 della

Costituzione, nella parte in cui tale norma dispone che il giudice

per le indagini preliminari presso la pretura, a seguito di

opposizione alla richiesta di archiviazione, provvede a norma

dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale e non a

norma del combinato disposto di cui agli artt. 419, terzo comma, e

409, secondo, terzo quarto e quinto comma del codice di procedura

penale;

che, secondo il giudice remittente, la norma impugnata -

escludendo la convocazione delle parti per una udienza camerale ai

sensi dell'art. 127 del codice di procedura penale in caso di

opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione

avanzata dal pubblico ministero - determinerebbe, in violazione

dell'art. 3 della Costituzione, una arbitraria disparità di

trattamento sia tra la persona sottoposta alle indagini e la persona

offesa dal reato sia tra l'indagato in un procedimento pretorile ed

il soggetto che assume la medesima posizione nel procedimento dinanzi

al tribunale;

che, in particolare, ad avviso del giudice remittente, la

mancata previsione della udienza in camera di consiglio a seguito

dell'opposizione della persona offesa lederebbe l'esigenza del

contraddittorio che è condizione della piena esplicazione dei poteri

della parte pubblica e del diritto di difesa dell'indagato e si

porrebbe in contrasto con il principio di parità delle parti,

essenziale per la realizzazione del giusto processo;

che, inoltre, la norma denunciata si porrebbe in contrasto con

l'art. 3 della Costituzione anche perché la disciplina

dell'opposizionealla richiesta di archiviazione nel procedimento

pretorile negherebbe in radice il diritto di difesa della persona

sottoposta alle indagini e darebbe vita a disparità di trattamento

tra le persone sottoposte ad indagine nell'ambito di un procedimento

pretorile e quelle indagate per reati rientranti nella competenza del

tribunale;

che nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, osservando che la questione

all'esame della Corte è identica a quella già sollevata con

l'ordinanza n. 495 del 1992 dallo stesso giudice a quo in altro

procedimento penale sempre nei confronti di Aureliana Del Commoda, e

chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che identica questione è stata già dichiarata

infondata da questa Corte in riferimento all'art. 3 della

Costituzione (sent. n. 123 del 1993), sul rilievo che il legislatore

- nell'escludere il rito camerale nell'ipotesi di opposizione della

persona offesa alla richiesta di archiviazione e nel prevedere "per

questa fase del procedimento la sola contrapposizione tra due atti

formali quali la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico

ministero e l'opposizione a tale richiesta avanzata dalla parte

interessata alla prosecuzione delle indagini" - ha agito in

attuazione del principio di massima semplificazione previsto dalla

direttiva n. 103 della legge delega n. 81 del 16 febbraio 1987 per il

procedimento dinanzi al pretore, senza varcare le soglie della

ragionevolezza;

che, nella citata sentenza n. 123 del 1993, è stata esclusa

anche l'esistenza di una disparità di trattamento tra la persona

indagata nel procedimento pretorile e quella sottoposta al rito

operante dinanzi al Tribunale sempre in considerazione dei "criteri

di massima semplificazione" previsti dalla direttiva n. 103 della

legge di delegazione n. 81 del 1987;

che nell'ordinanza di remissione non sono stati dedotti motivi

nuovi e diversi che possano fondare una differente decisione;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 156, secondo comma, del d.lgs. 28 luglio

1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale), sollevata, con riferimento all'art. 3

della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Perugia con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:291 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari