(Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili.) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17) In nessun caso puo' disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identita' di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. 80 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 10 MARZO 2023, N. 20, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 2023, N. 50)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 10 MARZO 2023, N. 20, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 2023, N. 50)). 80 88 1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette ((, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,)) gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 10 MARZO 2023, N. 20, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 2023, N. 50)). 80 In nessun caso puo' disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati. Non e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:

  • a)degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
  • b)degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
  • c)degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalita' italiana;
  • d)delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. 2A
  • d-bis)degli stranieri che versano in ((condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravita', non adeguatamente curabili nel Paese di origine)), accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finche' persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale ((...)). 80 Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilita', degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonche' dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalita' compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

2A

La Corte costituzionale, con sentenza 12 - 27 luglio 2000, n. 376 (in G.U. 1a s.s. 2/08/2000, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 2, lettera d) della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ora sostituito dall'art. 19, comma 2, lett. d) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio".

80

Il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che le presenti modifiche si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. medesimo avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma 2, del codice di procedura civile.

D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50

88

Il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "I permessi di soggiorno gia' rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validita', sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facolta' di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge".

Testo vigente dal 6 maggio 2023

Corte di cassazione

22 pronunce che riguardano l’art. 19, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15548/2026

    21 maggio 2026

    In tema di protezione internazionale speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020 - applicabile ratione temporis nel giudizio di legittimità avverso una decisione resa successivamente all'entrata in vigore della legge, quindi dal 22 ottobre 2020 - attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare considerando in modo non già atomistico, ma globalmente e nella loro reciproca interazione gli elementi addotti dall'interessato, quali la natura e l'effettività dei suoi vincoli familiari, il suo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno e l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa.

    Art. 19 · Art. 10 cost. · Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale

    Rassegna di maggio 2026, p. 51 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 13625/2026

    11 maggio 2026

    La presentazione della domanda di protezione internazionale dopo l'ordine questorile di accompagnamento coattivo alla frontiera del cittadino straniero, nel corso dell'udienza di convalida, impone al giudice di pace di verificare se ricorrano le condizioni di cui all'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008 che introducono, in via predeterminata e tassativa, deroghe al diritto fondamentale di permanere nello Stato cui è deputato l'esame della domanda, sempre che la domanda non manifesti profili di assoluta genericità, per la verifica dei quali è necessario verbalizzarne il contenuto e, eventualmente, chiedere chiarimenti ed integrazioni al cittadino straniero, se presente o al difensore.

    Art. 19 · Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Rassegna di maggio 2026, p. 35 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13088/2026

    7 maggio 2026

    In materia di protezione internazionale, la domanda reiterata proposta in epoca successiva all'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del d.l. n. 20 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 50 del 2023, rimane assoggettata alla nuova disciplina, benché meno favorevole al richiedente, dovendo infatti ritenersi domanda nuova ed autonoma rispetto a quella in precedenza presentata.

    Art. 19 · Art. 6 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 7 Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

    Rassegna di maggio 2026, p. 28 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10022/2026

    18 aprile 2026

    In tema di opposizione all'espulsione, il giudice è tenuto ad accertare, ai sensi dell'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, la natura e l'effettività dei vincoli familiari dello straniero nel nostro Paese, verificando in concreto, anche alla luce della durata del soggiorno di quest'ultimo nel territorio nazionale, l'esistenza di un legame di cura e di assistenza con figli minori, nonché la stabilità della relazione all'interno dell'intero nucleo familiare.

    Art. 19 · Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 5 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 31 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 93 ↗

Tutte le 46 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 376/2000

    Ha colpito questo articolo
    27 luglio 2000

    Poiché nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, lettera d) della legge 6 marzo 1998, n. 40, tale norma è stata interamente trasfusa, senza modificazione alcuna nell'art. 19, comma 2, lettera d) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la questione di costituzionalità deve intendersi trasferita su quest'ultima norma, rinvenendosi tuttora, nell'ordinamento, la disposizione impugnata. - v. le sentenze nn. 84/1996 e 454/1998. A.M.M.

    Art. 17 Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 19 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 111/2009

    Questione inammissibile
    9 aprile 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., nella parte in cui non include, tra le situazioni ostative all'espulsione dello straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale, la convivenza more uxorio con persona di nazionalità italiana. La motivazione sulla rilevanza della questione è carente, non essendo illustrata la ragione per la quale la norma censurata, che regola in via esclusiva il procedimento amministrativo di espulsione, dovrebbe applicarsi immediatamente nel processo penale. - Sulla manifesta inammissibilità per carenze di motivazione sulla rilevanza v., citata, ex plurimis , ordinanza n. 259/2008.

    Art. 19 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 118/2008

    Questione inammissibile
    24 aprile 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettere c) e d) , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, nella parte in cui non estende il divieto di espulsione allo straniero clandestino che sia convivente di una cittadina italiana, nonché padre del nascituro. Infatti la questione è posta in modo meramente ipotetico ed eventuale, non essendo certa né l'esistenza del rapporto di convivenza dello straniero irregolare, ricorrente nel giudizio principale, con una cittadina italiana, né il concepimento di un nascituro durante tale rapporto.

    Art. 19 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 29 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (8)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

11 versioni dal 1998

1998oggi
  1. 6 maggio 2023 — oggiin vigoreper 3 anni
  2. 11 marzo 2023 — 6 maggio 2023per un mese
  3. 20 dicembre 2020 — 11 marzo 2023per 2 anni
  4. 22 ottobre 2020 — 20 dicembre 2020per un mese
  5. 4 dicembre 2018 — 22 ottobre 2020per un anno
  6. 18 luglio 2017 — 4 dicembre 2018per un anno
  7. 6 maggio 2017 — 18 luglio 2017per 2 mesi
  8. 6 agosto 2011 — 6 maggio 2017per 6 anni
  9. 8 agosto 2009 — 6 agosto 2011per un anno
  10. 2 agosto 2000 — 8 agosto 2009per 9 anni
  11. 18 agosto 1998 — 2 agosto 2000testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 6 maggio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 2023 al 6 maggio 2023. 66 parole tolte, 70 parole aggiunte in 2 capoversi.

… e gravi di diritti umani. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 10 MARZO 2023, N. 20aggiunto: , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 2023, N. 50. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 10 MARZO 2023, N. 20aggiunto: , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 2023, N. 50. 1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmetteaggiunto: , ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. tolto: Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 10 MARZO 2023, N. 20, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 2023, N. 50. In nessun caso puo' disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati. Non e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:

d-bis) degli stranieri che versano in tolto: gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie, aggiunto: condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravita', non adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un … le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale tolto: e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoroaggiunto: .... Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilita', degli anziani, dei …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art19 · fonte del testo

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