Corte costituzionale

Ordinanza n. 345/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/07/2002 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 11,

del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (Testo unico delle leggi

per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e

Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio

1981 e del marzo 1982), promosso con ordinanza emessa il 19 aprile

2001 dal Tribunale di Potenza nel procedimento civile vertente tra il

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed altro

ed il Fallimento EDI SUD S.p.a., iscritta al n. 661 del registro

ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 37, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza in data 4 maggio 2001, il Tribunale di

Potenza, nel corso di una controversia di opposizione allo stato

passivo del Fallimento della Edi Sud S.p.a., promossa dal Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero

delle finanze avverso la curatela fallimentare, ha sollevato, in

riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 39, comma 11, del decreto

legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (Testo unico delle leggi per gli

interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e

Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio

1981 e del marzo 1982), "nella parte in cui non prevede che il

diritto alla restituzione dei contributi è preferito ad ogni altro

titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del

privilegio per le spese di giustizia e di quello previsto

dall'art. 2751-bis" del codice civile;

che il rimettente riferisce che l'opposizione è stata

proposta avverso il decreto, con cui il giudice delegato aveva

respinto - "per insufficiente documentazione del credito ed in

particolare [per] mancanza di prova della rituale notifica delle

ingiunzioni di pagamento" - la domanda di insinuazione nel passivo

fallimentare, proposta dall'Ufficio del registro di Potenza per il

recupero dei contributi erogati alla società fallita ai sensi

dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75,

recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite

dagli eventi sismici del novembre 1980 e del 1981) dai quali essa era

stata dichiarata decaduta;

che il rimettente (dato atto che le amministrazioni opponenti

ne hanno contestato la fondatezza) afferma la rilevanza della

sollevata questione "in vista di una corretta graduazione dei

privilegi in sede di rinvio";

che, ad avviso del rimettente, la questione non è

manifestamente infondata, in quanto il privilegio riconosciuto dalla

norma impugnata apporterebbe all'ordine dei privilegi previsto

dall'art. 2777 cod. civ., nel testo modificato dalla legge 29 luglio

1975, n. 426 (Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile

1969, n. 153, in materia di privilegi), una deroga irragionevole,

essendo posposto solo a quello per spese di giustizia e non anche ai

privilegi relativi ai crediti per retribuzioni menzionati

dall'art. 2751-bis cod. civ., che lo stesso art. 2777 considera come

collocabili a preferenza di ogni altro credito, con conseguente

violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., e

del principio della proporzionalità e sufficienza della retribuzione

di cui all'art. 36 della Costituzione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, eccependo

l'inammissibilità della questione, essendo il tema della

collocazione del privilegio estraneo all'oggetto del giudizio di

accertamento del passivo fallimentare, e comunque la sua infondatezza

nel merito.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale è

stata sollevata nella fase della procedura fallimentare diretta alla

formazione dello stato passivo, e particolarmente in un giudizio di

impugnazione del diniego di ammissione di un credito al passivo;

che in tale fase viene in considerazione soltanto l'eventuale

esistenza di una causa di prelazione, e segnatamente di un privilegio

inerente al credito della cui ammissione si discute, ma non anche il

diverso problema del grado della causa di prelazione, e quindi della

collocazione del privilegio in esame rispetto ad altri privilegi;

che soltanto nella fase successiva, dedicata all'approvazione

del progetto di riparto dell'attivo, acquista rilevanza il problema

dei limiti che alla soddisfazione di ciascun credito eventualmente

derivino dal concorso con altri crediti ammessi;

che, pertanto, la questione posta dall'ordinanza di

rimessione - concernendo una norma della quale il rimettente non deve

allo stato fare applicazione - è priva di rilevanza e deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 39, comma 11, del decreto

legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (Testo unico delle leggi per gli

interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e

Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio

1981 e del marzo 1982), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e

36 della Costituzione, dal Tribunale di Potenza, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:345 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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