Art. 2753 c.c. — Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti

((Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutiti o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti)).

Testo vigente dal 14 settembre 1975

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 526/1990

    Questione infondata
    28 novembre 1990

    In ordine ai crediti degli Istituti previdenziali per contributi dovuti in proprio dai lavoratori autonomi, l'art. 2753 cod. civ., come modificato dalla legge 29 luglio 1975, n. 426, va interpretato, estensivamente, nel senso che nell'espressione "datore di lavoro" sono da ritenersi inclusi anche i rapporti (non di lavoro in senso tecnico) degli artigiani e dei piccoli commercianti con i loro familiari coadiuvanti o coadiutori. Conseguentemente, alla luce della ratio dello stesso art. 2753 (v. massima A), il privilegio accordato all'I.N.P.S. a garanzia del pagamento dei contributi dovuti dal titolare per i partecipanti a un'impresa familiare artigiana o commerciale, a maggior ragione deve valere per i contributi da lui dovuti per sé, dovendosi superare l'indice letterale richiamato in contrario in base ad una pretesa implicita abrogazione, da parte della legge n. 426 del 1975, in quanto regolatrice dell'intera materia, di tutte le norme precedenti in materia di privilegio per i crediti di contribuzione alla previdenza sociale (art. 66 legge n. 153 del 1969, nonché artt. 1 legge n. 463 del 1959, e 1 legge n. 613 del 1966 nella parte in cui rinviano all'art. 54 r.d.l. n. 1827 del 1935). Posto che la causa di tali crediti è l'interesse pubblico al reperimento e alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale, non è infatti ragionevole pensare che con la legge suddetta si sia voluto restringere la tutela di tale interesse alle sole obbligazioni contributive derivanti dai rapporti di lavoro subordinato, revocando all'ente che ne è portatore il diritto di prelazione attribuito dalle leggi precedenti nei confronti dei lavoratori autonomi: cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 5818 del 1990 e art. 2 legge 2 agosto 1990, n. 233. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2753 cod. civ., come modificato dalla legge 29 luglio 1975, n. 426).

    Art. 2753 c.c. · Art. 2754 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 4 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La trattazione particolare dei privilegi sui mobili forma oggetto della seconda sezione del capo in esame, la quale è divisa in due paragrafi: il primo si occupa dei privilegi generali, il secondo dei privilegi speciali. Tra i privilegi generali ho mantenuto, nell'art. 2751, quelli già accolti dal codice del 1865 nei nn. 2, 3 e 4 dell'art. 1956; a questi ho aggiunto i crediti dipendenti dal rapporto di lavoro e i crediti degli alimenti dovuti per legge. Ho esaudito così, riguardo ai primi, il voto, pienamente conforme alle direttive del Regime, di estendere a qualunque prestazione di opera, sia materiale sia intellettuale, il privilegio che il codice del 1865 accordava alle sole persone di servizio, e il codice di commercio, per il caso di fallimento, soltanto agli operai, institori e commessi del fallito. Ho invece eliminato dal gruppo dei privilegi generali quello delle spese di giustizia, per farne un privilegio speciale, a somiglianza di quello sugli immobili. La causa di favore di dette spese, sia che esse riguardino i mobili sia che concernano gli immobili, risiede sempre nel vantaggio che procurano alla massa dei creditori concorrenti sul prezzo della cosa espropriata. Appariva pertanto ingiustificata l'estensione del privilegio su mobili diversi da quelli che hanno formato oggetto dell'esecuzione. Il privilegio generale dei tributi diretti è esteso (articolo 2752, terzo comma), subordinatamente a quello dello Stato, ai tributi degli enti locali, per porre in armonia il sistema del codice con la legge sulla finanza locale. Ho poi richiamato nel codice i privilegi che la legge sulla previdenza sociale e quella sugli infortuni sul lavoro accordano ai crediti per contributi di assicurazione (articoli 2753 e 2754).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1130

Che cosa è cambiato dal 14 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 14 settembre 1975. 9 parole tolte, 24 parole aggiunte.

Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi tolto: assicurativi dovuti in conformita' delle leggi sulla previdenza sociale aggiunto: ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutiti o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2753 · fonte del testo

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