Codice civile

Art. 2776 c.c. — Collocazione sussidiaria sugli immobili

[1]I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonche' all'indennita' di cui all'articolo 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.

[2]I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.

[3]I crediti dello Stato indicati ((dal primo e)) dal terzo comma dell'articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente. 197 272

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111

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Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 23, comma 39) che "La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Successivamente la Corte Costituzionale

272

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 13 luglio 2017, n. 176 (in G.U. 1ª s.s. 19/07/2017, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 39, ultimo periodo del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

Testo vigente dal 17 luglio 2011

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 176/2017

    Illegittimità dichiarata
    13 luglio 2017

    Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto gli artt. 2776, terzo comma, cod. civ., come modificato dal d.l. n. 98 del 2011 (conv., con modif., nella legge n. 111 del 2011), e 23, comma 39, ultimo periodo, dello stesso d.l., sono superabili le eccezioni di inammissibilità con cui si contesta la prospettabilità delle censure di violazione degli artt. 111 e 24 Cost. e la portata retroattiva del menzionato art. 23, comma 39, poiché tali eccezioni finiscono con il rifluire sul merito delle questioni, delle quali viene comunque contestata la fondatezza.

    Art. 2776 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 84/1992

    Questione inammissibile
    4 marzo 1992

    La questione di legittimità costituzionale degli artt. 2751, 2770 e 2776 cod.civ., "nella parte in cui non prevedono che l'assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge separato o divorziato ed ai figli sia munito di privilegio", va dichiarata inammissibile, richiedendosi alla Corte una non consentita sentenza additiva che introduca una causa di prelazione non prevista, definendone natura e collocazione nel sistema dei privilegi già esistenti: ciò che - coinvolgendo scelte discrezionali - postula l'(auspicabile) intervento del legislatore. (Inammissibilità della questione sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost.). - diversamente, ma con riguardo ad un privilegio già esistente, S. n. 326/1983.

    Art. 2751 c.c. · Art. 2770 c.c. · Art. 2776 c.c. · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 287/1991

    Questione inammissibile
    18 giugno 1991

    Una sentenza (come quella prospettata nel caso dal giudice delegato a fallimento che, in sede del riparto di attivo presentato dal curatore, ha sollevato la questione) dichiarativa della illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777 cod. civ., nella parte in cui non attribuiscono ai crediti previsti dall'art. 2751 bis, nn. 1 e 2, cod. civ. una collocazione preferenziale rispetto ai crediti ipotecari sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni immobili del debitore, comporterebbe l'attribuzione a tali crediti - già muniti di privilegio generale sui mobili - di un privilegio generale sugli immobili, in contrasto con il principio dell'art. 2746 (non compreso tra le norme impugnate) che ne esclude la possibilità. Tale pronuncia, inoltre, da un lato lascerebbe imprecisati i rapporti - di precedenza o postergazione o concorrenza - del nuovo privilegio con i privilegi speciali costituiti su determinati immobili e, dall'altro, sarebbe incompatibile col requisito della previa esecuzione infruttuosa sui mobili previsto dall'art. 2776. La innovazione richiesta dal giudice a quo eccede quindi largamente i poteri della Corte costituzionale. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777 cod. civ., in parte qua, sollevata in riferimento all'art. 36 Cost.)

    Art. 2748 c.c. · Art. 2776 c.c. · Art. 2777 c.c. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nella terza sezione, che tratta dei privilegi sugli immobili, sono stati inseriti vari privilegi che in precedenza rimanevano esclusivamente nel dominio delle leggi speciali. Così l'art. 2774 richiama nel codice i privilegi dello Stato per crediti dipendenti da concessioni di acque pubbliche o derivate da canali demaniali, pur lasciando alle leggi speciali la loro particolare disciplina. Era stato proposto di estendere il privilegio a ogni sorta di concessioni relative a beni demaniali. Ma non ho seguito la proposta per non accrescere ancora il numero, già abbastanza ampio, di queste cause di prelazione, che, se non fossero contenute entro limiti ragionevoli, si risolverebbero in un grave pregiudizio della massa degli altri creditori e, indirettamente, dell'economia nazionale. Ho richiamato anche, nel successivo art. 2775, l'importante categoria dei privilegi concessi dalle leggi speciali ai crediti per i contributi dovuti dai proprietari d'immobili per opere di bonifica o di miglioramento da cui traggono beneficio gli immobili stessi. La legge speciale (R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215) distingueva tra opere di bonifica e opere di miglioramento e, tra le prime, quelle di competenza dello Stato dalle altre eseguite dagli stessi proprietari riuniti in consorzio; ma, mentre attribuiva il privilegio sia per le une sia per le altre, faceva poi un diverso trattamento nei due casi, accordando al privilegio per le opere di bonifica la prevalenza sui diritti anteriori dei terzi, e negandola al privilegio per opere di miglioramento, che subordinava anche alla formalità dell'iscrizione. La materia viene oggi disciplinata in altra parte del codice, e precisamente nel libro della proprietà, dagli articoli 857 e seguenti, uno dei quali, l'art. 864, riferendosi a tutte le suddette categorie di opere, dichiara i crediti relativi esigibili con i privilegi di riscossione che assistono l'imposta fondiaria. Il diritto di prelazione viene invece regolato in questa sede, che è quella propria dei privilegi di credito. In proposito l'art. 2775 non pone alcuna distinzione limitativa della prevalenza del privilegio sui diritti dei terzi, e quindi deve ritenersi che la detta prevalenza abbia luogo sia per le opere di bonifica, sia per quelle di miglioramento fondiario. Per queste ultime, però, si fa rinvio alle leggi speciali circa la necessità dell'iscrizione per la costituzione del privilegio (stesso art. 2775, secondo comma). Ho conservato i tre privilegi immobiliari previsti dal codice del 1865, e cioè quello delle spese di giustizia e quelli dei tributi diretti e indiretti, chiarendo che il privilegio accordato allo Stato per il tributo fondiario è esteso a ogni altro tributo diretto sugli immobili, in conformità, del resto, a quanto dispongono le leggi speciali (art. 2771, secondo comma). Circa il privilegio che assiste i tributi indiretti, l'art. 2772 riproduce, in sostanza, ma con formula più generica e comprensiva, la disposizione dell'art. 1962, secondo comma, del codice del 1865 relativamente alla prevalenza che sul privilegio hanno i diritti acquistati dai terzi sull'immobile prima del sorgere del credito dello Stato. Per i diritti acquistati successivamente, lo stesso articolo, contemplando in modo particolare l'imposta di registro, dispone la prevalenza di tali diritti sul privilegio solo nel caso d'imposta suppletiva. Si risolve così la questione, che si agitava sotto l'impero del codice del 1865, se cioè l'effetto suindicato potesse invocarsi anche per l'imposta complementare. Ho infine collocato accanto ai privilegi dello Stato quello accordato dalla legge sulla finanza locale per alcuni tributi che colpiscono gli immobili (art. 2773). L'art. 2776 contiene una disposizione corrispondente a quella dell'art. 1963 del codice del 1865, con la precisazione però che la collocazione sussidiaria dei privilegi generali ha luogo solo nel caso d'infruttuosa esecuzione sui mobili. Dell'ordine dei privilegi.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1132

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1982 al 17 luglio 2011. 3 parole aggiunte.

I crediti dello Stato indicati dal aggiunto: primo e dal terzo comma dell'articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111

    Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 23, comma 39) che "La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

  • Successivamente la Corte Costituzionale

    Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 13 luglio 2017, n. 176 (in G.U. 1ª s.s. 19/07/2017, n. 29), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 39, ultimo periodo del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2776 · fonte del testo

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