Art. 2777 c.c. — Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti

[1]((I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.

[2]Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all'articolo 2751-bis nell'ordine seguente:

[3]I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'articolo 2751-bis)).

Testo vigente dal 14 settembre 1975

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 1/2000

    Questione infondata
    7 gennaio 2000

    Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento all'art. 3 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-'bis' n. 3 e 2777 comma 2, lett. b), cod. civ., sollevata sul presupposto interpretativo che dette norme attribuiscano natura privilegiata ai crediti per provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia e alle indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo, indipendentemente dalla qualità rivestita dal soggetto creditore e, quindi, anche ai crediti, di tal natura, vantati da società di capitali, svolgente attività di agenzia). Infatti - posto che l'art. 2751-'bis' è stato introdotto nel codice civile dall'art. 2 l. 29 luglio 1975, n. 426 allo scopo, reso palese dai lavori preparatori, di attribuire ai crediti dei lavoratori autonomi una tutela di grado pari a quella già riconosciuta dalla legge 30 aprile 1969, n. 153 ai crediti dei lavoratori subordinati, assegnando loro il primo posto nell'ordine di prelazione di cui all'art. 2778 cod. civ.; che, pertanto, la 'ratiò dell'intero articolo 2751-'bis' cod. civ. è quella di riconoscere una collocazione privilegiata a determinati crediti, in quanto derivanti dalla prestazione di attività lavorativa svolta in forma subordinata o autonoma e, perciò, destinati a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore; e che l'assimilazione, quanto ai privilegi, delle società di capitale comporterebbe una ingiustificata equiparazione di situazioni diverse in contrasto con il principio di eguaglianza - alla stregua del canone ermeneutico rappresentato dalla 'ratio legis' e di quello, secondo cui tra più significati possibili occorre preferire quello conforme a Costituzione, le disposizioni denunciate devono essere diversamente interpretate nel senso della loro non riferibilità ai crediti delle società di capitale, per la diversità causale di tali crediti rispetto a quelli che il legislatore ha inteso tutelare, restando con ciò appunto escluso il denunciato profilo di violazione dell'art. 3 Costituzione.

    Art. 2751-bis c.c. · Art. 2777 c.c. · Art. 3 cost.

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  • Sentenza n. 287/1991

    Questione inammissibile
    18 giugno 1991

    Una sentenza (come quella prospettata nel caso dal giudice delegato a fallimento che, in sede del riparto di attivo presentato dal curatore, ha sollevato la questione) dichiarativa della illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777 cod. civ., nella parte in cui non attribuiscono ai crediti previsti dall'art. 2751 bis, nn. 1 e 2, cod. civ. una collocazione preferenziale rispetto ai crediti ipotecari sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni immobili del debitore, comporterebbe l'attribuzione a tali crediti - già muniti di privilegio generale sui mobili - di un privilegio generale sugli immobili, in contrasto con il principio dell'art. 2746 (non compreso tra le norme impugnate) che ne esclude la possibilità. Tale pronuncia, inoltre, da un lato lascerebbe imprecisati i rapporti - di precedenza o postergazione o concorrenza - del nuovo privilegio con i privilegi speciali costituiti su determinati immobili e, dall'altro, sarebbe incompatibile col requisito della previa esecuzione infruttuosa sui mobili previsto dall'art. 2776. La innovazione richiesta dal giudice a quo eccede quindi largamente i poteri della Corte costituzionale. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777 cod. civ., in parte qua, sollevata in riferimento all'art. 36 Cost.)

    Art. 2748 c.c. · Art. 2776 c.c. · Art. 2777 c.c. · Art. 36 cost.

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  • Ordinanza n. 7/1988

    Questione infondata
    19 gennaio 1988

    Non ricorre omogeneita` tra crediti per spese di giustizia relative ad atti conservativi compiuti in sede civile (art. 2755 cod.civ.) e crediti dipendenti da reato, garantiti da sequestro in sede penale (art. 617, cod.proc.pen.): legittimamente, quindi, solo ai primi e` assicurata preferenza rispetto al credito pignoratizio. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale del combinato disposto degli artt. 2748, 2755 e 2777 cod.civ.).

    Art. 2748 c.c. · Art. 2755 c.c. · Art. 2777 c.c. · Art. 3 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La graduazione dei privilegi, alla quale il codice del 1865 dedicava poche e non organiche disposizioni, comprese nella parte relativa ai privilegi mobiliari (articoli 1959 e 1960), trova nel nuovo codice una regolamentazione più precisa e completa. Il maggior grado di preminenza, come nel codice del 1865, è assegnato al privilegio delle spese di giustizia, con l'aggiunta che la preminenza ha luogo anche in confronto di quei privilegi per i quali le leggi speciali si limitano a dichiarare, genericamente, che essi sono preferiti ad ogni altro credito (art. 2777). Relativamente facile si presentava la determinazione dell'ordine dei privilegi sugli immobili, dato il loro esiguo numero: a ciò provvede l'art. 2780. A gravi perplessità invece dava luogo la graduazione dei privilegi mobiliari, sia per la loro molteplicità, sia per la difficoltà di una razionale determinazione del favore della causa nei loro reciproci rapporti, sia infine per la necessità di assegnare un grado anche ai privilegi richiamati nel codice, quando la loro posizione non era chiaramente stabilita dalle leggi speciali. I criteri che ho seguito in proposito sono i seguenti: a) ho collocato in una posizione di particolare preminenza quei crediti che ridondano, indirettamente, a beneficio di tutti i creditori (spese di conservazione o miglioramento della cosa, somministrazioni o prestazioni destinate all'aumento della produzione agricola); b) ho mantenuto l'alto grado di preferenza che il codice del 1865 attribuiva ai crediti per tributi muniti di privilegio speciale; c) immediatamente dopo ho collocato quei crediti derivanti da prestazioni che pongono la cosa in potere del creditore o in una situazione nella quale egli la possa facilmente apprendere (crediti del mandatario, del vettore, del depositario, ecc.); d) ho mantenuto inalterato, per quanto era possibile, ai privilegi introdotti da leggi speciali e richiamati nel codice il grado di prelazione loro assegnato dalle leggi medesime, quando questo non dava luogo a dubbio; e) ho collocato i privilegi generali dopo tutti i privilegi speciali, in considerazione della particolare relazione che questi ultimi determinano tra il creditore e la cosa soggetta al privilegio, nonchè in considerazione della maggiore garanzia che il credito munito di privilegio generale trova nell'ampiezza del diritto e nella conseguente facilità di soddisfacimento. Dopo avere applicato tali criteri nell'art. 2778, ho contemplato in separata disposizione (art. 2779) il caso di concorso di privilegi mobiliari con le ipoteche sugli autoveicoli, previste nel successivo art. 2810. Il principio di ragione accolto nel primo comma dell'art. 2782, secondo il quale i crediti egualmente privilegiati concorrono per contributo, è applicato, nel secondo comma dello stesso articolo, anche al caso di concorso di più privilegi, riguardo ai quali le leggi speciali che li introducono dichiarano, con identica formula generica, che essi hanno la preferenza sopra ogni altro credito. È sembrato infatti che, in mancanza di un criterio atto a stabilire, secondo la legge, quale di essi dovesse essere preferito agli altri, fosse da usare a tutti eguale trattamento nei reciproci rapporti. Una particolare illustrazione meritano gli articoli 2781 e 2783. Il primo di tali articoli regola il concorso tra crediti privilegiati e credito assistito da pegno, nei casi in cui la legge, derogando al disposto dell'art. 2748, primo comma, assegna ad uno dei detti crediti privilegiati un grado di prelazione superiore a quello del credito garantito da pegno, mentre l'altro credito privilegiato, che nell'ordine dei privilegi è anteriore al primo, dovrebbe, secondo le norme generali, essere posposto al pegno. La situazione non può che essere ispirata a un criterio di mera opportunità, perchè il conflitto non potrebbe risolversi senza il sacrificio di uno dei crediti e senza una deroga ai principi. Tra i vari criteri che si potevano in astratto seguire ho ritenuto preferibile adottare, nell'art. 2781, quello di dare in ogni caso al credito munito di un privilegio preferito al pegno anche la preferenza sul credito munito di privilegio che, per l'ordine stabilito nell'art. 2778, gli si sarebbe dovuto anteporre. L'art. 2783, infine, ha per iscopo di colmare una lacuna che si verifica non di rado per la incompletezza di alcune leggi speciali, che, nell'introdurre un privilegio, si astengono dallo stabilirne il grado e non forniscono un criterio per poterlo determinare. La disposizione, se talvolta può non corrispondere al pensiero del compilatore della legge speciale, stabilisce però una norma sicura per risolvere una difficoltà che altrimenti sarebbe insolubile. DEL PEGNO.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1133

Che cosa è cambiato dal 14 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 14 settembre 1975. 4 parole tolte, 65 parole aggiunte in 6 capoversi.

I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti tolto: a aggiunto: ad ogni altro creditotolto: , anche pignoratizio o ipotecario.

aggiunto: Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all'articolo 2751-bis nell'ordine seguente:

aggiunto: a) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, n. 1;

aggiunto: b) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, numeri 2 e 3;

aggiunto: c) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, numeri 4 e 5.

I privilegi che le leggi speciali dichiarano tolto: genericamente preferiti a aggiunto: preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia aggiunto: ed ai privilegi indicati nell'articolo 2751-bis.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2777 · fonte del testo

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