Art. 2751 c.c. — Crediti per spese funebri, d'infermità, alimenti

Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:

  • 1)le spese funebri necessarie secondo gli usi;
  • 2)le spese d'infermita' fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;
  • 3)le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessita', fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;
  • 4)i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge

Testo vigente dal 14 settembre 1975

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 17/2000

    Questione infondata
    21 gennaio 2000

    Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2751, numero 4, e 2778, numero 17, del codice civile sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Ferrara con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2000.…

    Art. 2751 c.c. · Art. 2778 c.c. · Art. 3 cost.

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  • Sentenza n. 84/1992

    Questione inammissibile
    4 marzo 1992

    La questione di legittimità costituzionale degli artt. 2751, 2770 e 2776 cod.civ., "nella parte in cui non prevedono che l'assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge separato o divorziato ed ai figli sia munito di privilegio", va dichiarata inammissibile, richiedendosi alla Corte una non consentita sentenza additiva che introduca una causa di prelazione non prevista, definendone natura e collocazione nel sistema dei privilegi già esistenti: ciò che - coinvolgendo scelte discrezionali - postula l'(auspicabile) intervento del legislatore. (Inammissibilità della questione sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost.). - diversamente, ma con riguardo ad un privilegio già esistente, S. n. 326/1983.

    Art. 2751 c.c. · Art. 2770 c.c. · Art. 2776 c.c. · Art. 2 cost.

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  • Sentenza n. 130/1973

    Questione infondata
    16 luglio 1973

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2751, n. 5, del codice civile, sollevate, in riferimento all'art. 3 ed agli artt. 1 e 35 della Costituzione, dalle ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI B…

    Art. 2751 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 1 cost. · Art. 35 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La trattazione particolare dei privilegi sui mobili forma oggetto della seconda sezione del capo in esame, la quale è divisa in due paragrafi: il primo si occupa dei privilegi generali, il secondo dei privilegi speciali. Tra i privilegi generali ho mantenuto, nell'art. 2751, quelli già accolti dal codice del 1865 nei nn. 2, 3 e 4 dell'art. 1956; a questi ho aggiunto i crediti dipendenti dal rapporto di lavoro e i crediti degli alimenti dovuti per legge. Ho esaudito così, riguardo ai primi, il voto, pienamente conforme alle direttive del Regime, di estendere a qualunque prestazione di opera, sia materiale sia intellettuale, il privilegio che il codice del 1865 accordava alle sole persone di servizio, e il codice di commercio, per il caso di fallimento, soltanto agli operai, institori e commessi del fallito. Ho invece eliminato dal gruppo dei privilegi generali quello delle spese di giustizia, per farne un privilegio speciale, a somiglianza di quello sugli immobili. La causa di favore di dette spese, sia che esse riguardino i mobili sia che concernano gli immobili, risiede sempre nel vantaggio che procurano alla massa dei creditori concorrenti sul prezzo della cosa espropriata. Appariva pertanto ingiustificata l'estensione del privilegio su mobili diversi da quelli che hanno formato oggetto dell'esecuzione. Il privilegio generale dei tributi diretti è esteso (articolo 2752, terzo comma), subordinatamente a quello dello Stato, ai tributi degli enti locali, per porre in armonia il sistema del codice con la legge sulla finanza locale. Ho poi richiamato nel codice i privilegi che la legge sulla previdenza sociale e quella sugli infortuni sul lavoro accordano ai crediti per contributi di assicurazione (articoli 2753 e 2754).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1130

Che cosa è cambiato dal 14 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 14 settembre 1975. 70 parole tolte in 4 capoversi.

4) tolto: le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato per gli ultimi sei mesi e tutte le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro;

tolto: 5) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per l'ultimo anno;

tolto: 6) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per gli ultimi sei mesi e le indennita' dovute per la cessazione del rapporto medesimo;

tolto: 7) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per leggetolto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2751 · fonte del testo

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