Indice per libri, titoli e capi
Impresa
Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio
Decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
- Aggiornato al
- 12 dicembre 2025
- Articoli
- 129
- Versioni storiche
- 209
Titolo I — Disposizioni di carattere generaleartt. 1 – 2-bis
Titolo II — Autoritàartt. 3 – 6-bis
Titolo III — Misure preparatorieartt. 7 – 16-quaterdecies
Capo I — Piani di risoluzione
Capo II — Risolvibilità
- Art. 12Valutazione della risolvibilita' La Banca d'Italia valuta, sentita ... l'autorita'…
- Art. 13Valutazione della risolvibilita' dei gruppi La Banca d'Italia valuta se un gruppo e'…
- Art. 13-bisPotere di vietare talune distribuzioni
- Art. 14Rimozione degli impedimenti alla risolvibilita' di banche non facenti parte di un gruppo…
- Art. 15Rimozione degli impedimenti alla risolvibilita' di gruppi Se, a seguito della valutazione…
- Art. 16Misure di rimozione degli impedimenti alla risolvibilita' Ai fini degli articoli 14…
Capo II-bis — Requisito minimo di fondi propri e passività computabili
- Art. 16-bisApplicazione e calcolo del requisito minimo di fondi propri e passività computabili
- Art. 16-terEsenzione dal requisito minimo di fondi propri e passività computabili
- Art. 16-quaterPassività computabili nel requisito minimo di fondi propri e passività computabili
- Art. 16-quinquiesDeterminazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili
- Art. 16-sexiesDeterminazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili per gli enti designati per la risoluzione che sono G-SII o società controllate rilevanti facenti parte di G-SII non europei
- Art. 16-septiesApplicazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili agli enti designati per la risoluzione
- Art. 16-octies(Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili ai soggetti…
- Art. 16-noviesDeroga rispetto all'obbligo di rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili per le componenti dei gruppi bancari cooperativi
- Art. 16-deciesProcedura per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili
- Art. 16-undeciesSegnalazione a fini di vigilanza e comunicazione al pubblico del requisito
- Art. 16-duodeciesSegnalazioni all'ABE
- Art. 16-terdeciesViolazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili
- Art. 16-quaterdeciesApplicazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili successivamente alla risoluzione o alla riduzione o conversione degli strumenti di capitale e di altre passività
Titolo IV — Risoluzione e altre procedure di gestione delle crisiartt. 17-77
Capo I — Disposizioni generali
Sezione I — Presupposti e obiettivi
- Art. 17Presupposti comuni alla risoluzione e alle altre procedure di gestione delle crisi
- Art. 18Sostegno finanziario pubblico straordinario
- Art. 19Accertamento dei presupposti
- Art. 19-bisPotere di sospendere taluni obblighi
- Art. 20Individuazione della procedura di crisi
- Art. 21Obiettivi della risoluzione
- Art. 22Principi della risoluzione
Capo II — Riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni, di strumenti di capitale e di passività computabili
Capo III — Avvio e chiusura della risoluzione
- Art. 32Avvio della risoluzione
- Art. 32-bisPresupposti per l'avvio della risoluzione nei confronti del gruppo bancario cooperativo
- Art. 33Presupposti per l'avvio della risoluzione di altri soggetti
- Art. 34Attuazione del programma di risoluzione
- Art. 35Effetti della risoluzione
- Art. 36Dichiarazione dello stato di insolvenza
- Art. 37Commissari speciali
- Art. 37-bisAltre spese
- Art. 38Chiusura della risoluzione
Capo IV — Misure di risoluzione
Sezione I — Disposizioni generali
Sezione II — Cessione di beni e rapporti giuridici Sottosezione I Cessione a un soggetto terzo
Sezione III — Bail-in
- Art. 48Finalita' del bail-in Il bail-in e' disposto: a) per ripristinare il patrimonio di un…
- Art. 49Passivita' escluse dal bail-in Sono soggette al bail-in tutte le passivita', ad eccezione…
- Art. 50senza rubricaabrogato
- Art. 51Importo del bail-in
- Art. 52Trattamento degli azionisti e dei creditori
- Art. 53Autorizzazioni
- Art. 54Derivati
- Art. 55Tasso di conversione del debito in capitale
- Art. 56Piano di riorganizzazione aziendale
- Art. 57Effetti del bail-in
- Art. 58Rimozione degli ostacoli al bail-in
- Art. 59Riconoscimento contrattuale del bail-in
Capo V — Poteri di risoluzione
- Art. 60Poteri generali di risoluzione
- Art. 61Poteri accessori
- Art. 62Fornitura di servizi
- Art. 63Esecuzione di misure disposte da autorita' di risoluzione di altri Stati membri Quando…
- Art. 64Attivita', passivita', azioni e altre partecipazioni ubicate in Stati terzi La Banca…
- Art. 65Esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di risoluzione
- Art. 66Sospensione di obblighi di pagamento e di consegna
- Art. 67Limitazione dell'escussione di garanzie
- Art. 68Sospensione temporanea dei meccanismi terminativi
- Art. 68-bisRiconoscimento contrattuale dei poteri di sospensione
Capo VI — Gruppi con componenti aventi sede legale o stabilite in altri Stati membri
Capo VII — Rapporti con Stati terzi
Titolo V — Fondi di risoluzioneartt. 78-86
- Art. 78Fondi di risoluzioneabrogato
- Art. 78-bisPartecipazione al Fondo di Risoluzione Unico
- Art. 78-terRecupero degli aiuti di Stato
- Art. 79Utilizzo dei fondi di risoluzioneabrogato
- Art. 80Fondi istituiti presso altri soggettiabrogato
- Art. 81Livello-obiettivo della dotazione finanziariaabrogato
- Art. 82Contributi ordinariabrogato
- Art. 83Contributi straordinariabrogato
- Art. 84Prestiti dei fondi di risoluzioneabrogato
- Art. 85Mutualizzazione del finanziamento in caso di risoluzione del gruppo con componenti in altri Stati membriabrogato
- Art. 86Intervento dei sistemi di garanzia dei depositanti nel contesto della risoluzione
Titolo VI — Salvaguardie e tutela giurisdizionaleartt. 87-95
- Art. 87Trattamento di azionisti e creditori in caso di applicazione del bail-in e di cessioni parziali
- Art. 88Valutazione della differenza di trattamento
- Art. 89Salvaguardia per azionisti e creditori
- Art. 90Salvaguardia per le controparti nelle cessioni parziali
- Art. 91Tutela dei contratti di garanzia finanziaria, degli accordi di compensazione e di netting
- Art. 92Tutela degli accordi di garanzia
- Art. 93Tutela dei contratti di finanza strutturata e delle passivita' garantite E' vietata la…
- Art. 94Cessioni parziali: tutela dei sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento
- Art. 95Tutela giurisdizionale
Titolo VII — Sanzioni amministrativeartt. 96-98
Titolo VIII — Disposizioni finaliartt. 99-107
- Art. 99Deroghe
- Art. 100Modifiche alla legge fallimentare
- Art. 101Disposizioni penali
- Art. 102Contenuto dei piani di risoluzione
- Art. 103Contenuto dei piani di risoluzione di gruppo
- Art. 104Elementi da considerare nell'ambito della valutazione di risolvibilita' di una banca o di…
- Art. 105Contenuto del piano di riorganizzazione aziendale a seguito del bail-in
- Art. 106Entrata in vigore
- Art. 107Clausola di invarianza finanziaria
