La Banca d'Italia recupera le somme corrisposte a terzi da essa o dal fondo di risoluzione unico in relazione all'esecuzione di adempimenti e procedure previsti dalla legge ai fini dello svolgimento delle cessioni di cui al Capo IV, Sezione II, secondo una o piu' delle seguenti modalita':
- a)a valere sul corrispettivo pagato dal cessionario ai titolari delle azioni o delle partecipazioni cedute o all'ente sottoposto a risoluzione;
- b)dall'ente sottoposto a risoluzione, come creditore privilegiato;
- c)a valere su eventuali proventi dell'ente-ponte o della societa' veicolo per la gestione di attivita'.
Testo vigente dal 1 dicembre 2021
