Art. 16-terdecies — Violazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili
In caso di violazione del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili, la Banca d'Italia, fermo restando i poteri della Banca Centrale Europea, quando questa e' l'autorita' competente, adotta per quanto di propria competenza, uno o piu' dei seguenti provvedimenti:
- a)la rimozione degli impedimenti alla risolvibilita' a norma degli articoli da 14, 15 e 16;
- b)il divieto di effettuare distribuzioni ai sensi dell'articolo 13-bis;
- c)le misure di cui agli articoli 53-bis e 67-ter del Testo Unico Bancario;
- d)le misure di intervento precoce in conformita' al Titolo IV, Capo I, Sezione 01-I del Testo Unico Bancario;
- e)le sanzioni e delle altre misure previste dal Titolo VII. Nei casi previsti dal comma 1, la Banca d'Italia, fermo restando i poteri della Banca Centrale Europea, quando questa e' l'autorita' competente, puo' altresi' valutare se i soggetti di cui all'articolo 2 siano in dissesto o a rischio di dissesto, conformemente agli articoli 17, 19 o 33 del presente decreto. La Banca d'Italia adotta i provvedimenti di cui al presente articolo, sentita l'autorita' competente.
Testo vigente dal 1 dicembre 2021
