1.La Banca d'Italia dichiara la cessazione della qualifica di ente-ponte al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

  • a)l'ente-ponte si fonde con un altro soggetto o i soggetti indicati all'articolo 42, comma 2, cedono a terzi la propria partecipazione;
  • b)la totalita', o la quasi totalita', dei diritti, delle attivita' o delle passivita' dell'ente-ponte e' ceduta ad un terzo;
  • c)sono completati la liquidazione delle attivita' e il pagamento delle passivita' dell'ente-ponte;
  • d)e' scaduto il termine di cui al comma 2 o, se del caso, al comma 3. 2. La cessazione della qualifica di ente-ponte e' disposta quando e' accertato che nessuna delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c), ha ragionevoli probabilita' di verificarsi e, in ogni caso, entro due anni dalla data in cui e' stata effettuata l'ultima cessione all'ente-ponte. 3. Con provvedimento motivato, anche in relazione alle condizioni di mercato attuali e prospettiche, il termine di cui al comma 2 puo' essere prorogato per uno o piu' periodi della durata di un anno ciascuno quando:
  • a)nel periodo di proroga potrebbero verificarsi le situazioni indicate al comma 1, lettere a), b) o c); o
  • b)la proroga e' necessaria per mantenere la continuita' di servizi bancari o finanziari essenziali. 4. Quando si verificano le situazioni indicate al comma 1, lettere b) o d), l'ente-ponte e' liquidato secondo le modalita' previste dal Testo Unico Bancario o dal Testo Unico della Finanza. L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio finale dell'ente-ponte e' distribuito tra i suoi soci. Quando l'ente-ponte e' cessionario di diritti, attivita' o passivita' di piu' enti sottoposti a risoluzione, si procede alla liquidazione delle attivita' o al pagamento delle passivita' cedute da ciascuno di questi e non dell'ente-ponte stesso.

Testo vigente dal 16 novembre 2015

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art44 · fonte del testo

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