Quando una passivita' soggetta a bail-in ((...)) e' disciplinata dal diritto di uno Stato terzo, i soggetti di cui all'articolo 2 includono nel contratto una clausola mediante la quale il creditore riconosce che la passivita' e' assoggettabile a un eventuale bail-in disposto dalla Banca d'Italia e accetta di subirne gli effetti. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 193)). Il comma 1 si applica alle passivita' contratte dopo il 1° gennaio 2016. La Banca d'Italia puo' chiedere all'emittente di fornire un parere legale relativo all'applicabilita' e all'efficacia della clausola contrattuale inserita. L'obbligo previsto al comma 1 non si applica se, in base alla legislazione dello Stato terzo o a un trattato concluso con esso, risulta che il bail-in disposto dalla Banca d'Italia produce i suoi effetti sulle passivita' indicate al comma 1. (( La Banca d'Italia, anche con atti di carattere generale, puo' prevedere che l'obbligo previsto al comma 1 non si applichi ai soggetti di cui all'articolo 2 per i quali il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili e' pari alla sola componente di assorbimento delle perdite di cui all'articolo 16-quinquies, comma 2, lettera a), sempre che questo requisito non sia soddisfatto mediante passivita' disciplinate dal diritto di un Paese terzo sprovviste della clausola di cui al comma 1. Se un soggetto di cui all'articolo 2 determina che l'inclusione della clausola ai sensi del comma 1 e' impraticabile a causa di ostacoli legali o di altra natura, esso notifica la propria determinazione alla Banca d'Italia indicandone le ragioni, nonche' il grado della passivita' in questione nella gerarchia applicabile in sede concorsuale. Dalla ricezione della notifica da parte della Banca d'Italia e' sospeso l'obbligo di cui al comma 1. Il comma 4-ter si applica alle sole passivita' da soddisfarsi con preferenza rispetto ai crediti dovuti ai titolari degli strumenti chirografari di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario, purche' esse non siano rappresentate da titoli di debito non garantiti. A seguito della notifica di cui al comma 4-ter, la Banca d'Italia puo' chiedere le informazioni necessarie per valutare gli effetti sulla risolvibilita' dell'emittente. Se la Banca d'Italia stabilisce che l'inclusione della clausola di cui al comma 1 non e' impraticabile, essa puo' richiedere l'inclusione della clausola, tenuto conto dell'esigenza di assicurare la risolvibilita' dell'emittente. La Banca d'Italia puo' inoltre chiedere a quest'ultimo di modificare le proprie prassi aziendali relative all'applicazione dall'obbligo di cui al comma 1. Se, con riguardo a una classe di passivita' aventi lo stesso grado nella gerarchia concorsuale applicabile, l'ammontare delle passivita' beneficiarie dell'esenzione di cui al comma 4-ter e di quelle escluse o ragionevolmente suscettibili di essere escluse dal bail-in, ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, e' superiore al 10 per cento dell'importo complessivo delle passivita' di detta classe, la Banca d'Italia valuta l'impatto di tale circostanza sulla risolvibilita' dell'emittente, avuto riguardo anche a quanto previsto dall'articolo 87. Se ritiene che vi siano impedimenti alla risolvibilita' dell'emittente o del gruppo cui questi appartiene, la Banca d'Italia applica i poteri di cui agli articoli 14 e 15. La Banca d'Italia puo', anche con atti di carattere generale, specificare sulla base delle norme tecniche di regolamentazione predisposte dall'ABE le categorie di passivita' alle quali si applica il comma 4-ter. Le passivita' per le quali l'emittente non adempia all'obbligo di inserire la clausola di cui al comma 1 ovvero che siano beneficiarie dell'esenzione di cui al comma 4-ter non sono computate ai fini del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili. )) Il bail-in e' comunque disposto e determina i suoi effetti in via definitiva in relazione ai soggetti di cui all'articolo 2 anche in caso di assenza o inefficacia della clausola prevista dal comma 1.

Testo vigente dal 1 dicembre 2021

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Che cosa è cambiato dal 1 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 16 novembre 2015 al 1 dicembre 2021. 37 parole tolte, 464 parole aggiunte.

Quando una passivita' soggetta a bail-in tolto: a norma dell'articolo 49aggiunto: ... e' disciplinata dal diritto di uno Stato terzo, i soggetti di cui all'articolo … a un eventuale bail-in disposto dalla Banca d'Italia e accetta di subirne gli effetti. tolto: La clausola si considera in ogni caso inserita di diritto nel contratto, anche in sostituzione di clausole difformi eventualmente apposte dalle parti, senza che sia dovuto alcun indennizzo per la sua mancata previsione aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 193. Il comma 1 si applica alle passivita' contratte dopo il 1° gennaio 2016. … disposto dalla Banca d'Italia produce i suoi effetti sulle passivita' indicate al comma 1aggiunto: . La Banca d'Italia, anche con atti di carattere generale, puo' prevedere che l'obbligo previsto al comma 1 non si applichi ai soggetti di cui all'articolo 2 per i quali il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili e' pari alla sola componente di assorbimento delle perdite di cui all'articolo 16-quinquies, comma 2, lettera a), sempre che questo requisito non sia soddisfatto mediante passivita' disciplinate dal diritto di un Paese terzo sprovviste della clausola di cui al comma 1. Se un soggetto di cui all'articolo 2 determina che l'inclusione della clausola ai sensi del comma 1 e' impraticabile a causa di ostacoli legali o di altra natura, esso notifica la propria determinazione alla Banca d'Italia indicandone le ragioni, nonche' il grado della passivita' in questione nella gerarchia applicabile in sede concorsuale. Dalla ricezione della notifica da parte della Banca d'Italia e' sospeso l'obbligo di cui al comma 1. Il comma 4-ter si applica alle sole passivita' da soddisfarsi con preferenza rispetto ai crediti dovuti ai titolari degli strumenti chirografari di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario, purche' esse non siano rappresentate da titoli di debito non garantiti. A seguito della notifica di cui al comma 4-ter, la Banca d'Italia puo' chiedere le informazioni necessarie per valutare gli effetti sulla risolvibilita' dell'emittente. Se la Banca d'Italia stabilisce che l'inclusione della clausola di cui al comma 1 non e' impraticabile, essa puo' richiedere l'inclusione della clausola, tenuto conto dell'esigenza di assicurare la risolvibilita' dell'emittente. La Banca d'Italia puo' inoltre chiedere a quest'ultimo di modificare le proprie prassi aziendali relative all'applicazione dall'obbligo di cui al comma 1. Se, con riguardo a una classe di passivita' aventi lo stesso grado nella gerarchia concorsuale applicabile, l'ammontare delle passivita' beneficiarie dell'esenzione di cui al comma 4-ter e di quelle escluse o ragionevolmente suscettibili di essere escluse dal bail-in, ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, e' superiore al 10 per cento dell'importo complessivo delle passivita' di detta classe, la Banca d'Italia valuta l'impatto di tale circostanza sulla risolvibilita' dell'emittente, avuto riguardo anche a quanto previsto dall'articolo 87. Se ritiene che vi siano impedimenti alla risolvibilita' dell'emittente o del gruppo cui questi appartiene, la Banca d'Italia applica i poteri di cui agli articoli 14 e 15. La Banca d'Italia puo', anche con atti di carattere generale, specificare sulla base delle norme tecniche di regolamentazione predisposte dall'ABE le categorie di passivita' alle quali si applica il comma 4-ter. Le passivita' per le quali l'emittente non adempia all'obbligo di inserire la clausola di cui al comma 1 ovvero che siano beneficiarie dell'esenzione di cui al comma 4-ter non sono computate ai fini del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili. Il bail-in e' comunque disposto e determina i suoi effetti in via definitiva …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art59 · fonte del testo

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