Costituzione e funzionamento della societa' veicolo per la gestione delle attivita' La societa' veicolo per la gestione delle attivita' e' costituita per amministrare i beni e i rapporti giuridici a essa ceduti con l'obiettivo di massimizzarne il valore ((, anche attraverso una successiva cessione degli stessi o delle partecipazioni nella societa' stessa ovvero la sua liquidazione)). Il capitale della societa' e' interamente o parzialmente detenuto dal fondo di risoluzione o da autorita' pubbliche. La Banca d'Italia ((...)), con provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera c): ((0a) dispone la costituzione della societa' veicolo per la gestione delle attivita' in forma di societa' per azioni e ne adotta l'atto costitutivo e lo statuto. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Banca d'Italia tiene luogo del deposito dell'atto costitutivo e dell'iscrizione della societa' nel registro delle imprese, nonche' di ogni adempimento necessario per la costituzione della societa'. In deroga all'articolo 2331, comma 2, del codice civile, per le operazioni compiute in nome della societa' prima della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale risponde soltanto la societa' con il proprio patrimonio. A seguito del loro insediamento gli amministratori della societa' curano il perfezionamento degli adempimenti richiesti dalla legge;))

  • a)((approva le modiche all'atto costitutivo e allo)) statuto della societa', nonche' la strategia e il profilo di rischio;
  • b)in funzione dell'assetto proprietario della societa', nomina o approva la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della stessa, l'attribuzione di deleghe e le remunerazioni.

Testo vigente dal 1 dicembre 2021

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Che cosa è cambiato dal 1 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 16 novembre 2015 al 1 dicembre 2021. 13 parole tolte, 140 parole aggiunte in 3 capoversi.

… beni e i rapporti giuridici a essa ceduti con l'obiettivo di massimizzarne il valoreaggiunto: , anche attraverso una successiva cessione tolto: o la liquidazione della societa' veicolo medesima aggiunto: degli stessi o delle partecipazioni nella societa' stessa ovvero la sua liquidazione. Il capitale della societa' e' interamente o parzialmente detenuto dal fondo di risoluzione o da autorita' pubbliche. La Banca d'Italia tolto: approvaaggiunto: ..., con provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera c): aggiunto: 0a) dispone la costituzione della societa' veicolo per la gestione delle attivita' in forma di societa' per azioni e ne adotta l'atto costitutivo e lo statuto. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Banca d'Italia tiene luogo del deposito dell'atto costitutivo e dell'iscrizione della societa' nel registro delle imprese, nonche' di ogni adempimento necessario per la costituzione della societa'. In deroga all'articolo 2331, comma 2, del codice civile, per le operazioni compiute in nome della societa' prima della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale risponde soltanto la societa' con il proprio patrimonio. A seguito del loro insediamento gli amministratori della societa' curano il perfezionamento degli adempimenti richiesti dalla legge;

a) tolto: l'atto costitutivo e lo aggiunto: approva le modiche all'atto costitutivo e allo statuto della societa', nonche' la strategia e il profilo di rischio;

b) aggiunto: in funzione dell'assetto proprietario della societa', nomina o approva la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della tolto: societa' aggiunto: stessa, l'attribuzione di deleghe e le remunerazioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art45 · fonte del testo

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