Nell'esercizio dei poteri di risoluzione, la Banca d'Italia puo', salvi i diritti di risarcimento e indennizzo previsti dal presente decreto:
- a)fatto salvo quanto previsto dall'articolo 92, disporre in caso di trasferimento di strumenti finanziari, diritti, attivita' o passivita', che questi siano acquistati liberi da ogni peso, vincolo od onere;
- b)dichiarare estinto il diritto ad acquisire ulteriori azioni o altre partecipazioni;
- c)richiedere ai soggetti competenti, anche stranieri, di disporre l'esclusione o la sospensione dalla negoziazione o dalla quotazione ufficiale di strumenti finanziari nella rispettiva sede di negoziazione o l'esclusione o sospensione di offerte al pubblico di strumenti finanziari;
- d)prevedere che, in caso di cessione di strumenti finanziari, diritti, attivita' o passivita', il cessionario subentri - con esclusione di diritti e obblighi del cedente - nei diritti o negli obblighi dell'ente sottoposto a risoluzione compresi, fatto salvo l'articolo 47, commi 9 e 10, quelli relativi alla partecipazione alle infrastrutture di mercato nonche' in tutti i rapporti processuali, in deroga all'articolo 111 del codice di procedura civile;
- e)imporre all'ente sottoposto a risoluzione e al cessionario di fornirsi reciprocamente informazioni e assistenza;
- f)modificare o sciogliere contratti di cui l'ente sottoposto a risoluzione e' parte o sostituirne un contraente con il cessionario ((, senza che il contraente abbia diritto al risarcimento del danno o al pagamento di penali previste dal contratto)). Se necessario per assicurare l'efficacia della risoluzione con riferimento ai poteri di cui al comma 1, possono essere adottate misure volte a garantire la continuita' dell'attivita' di impresa o dei contratti dell'ente sottoposto a risoluzione o, in caso di cessione, per permetterne l'esercizio da parte di un cessionario. Le misure comprendono, ove necessario, la sospensione o la disattivazione dei meccanismi terminativi esercitabili in caso di sostituzione del contraente originario o del suo controllante. I poteri di cui al comma 1, lettera d), e al comma 2 lasciano impregiudicato l'articolo 64, nonche':
- a)il diritto del dipendente dell'ente sottoposto a risoluzione di sciogliersi dal contratto di lavoro;
- b)fatti salvi gli articoli 66, 67 e 68, la facolta' per la controparte di un contratto di esercitare i diritti derivanti dal contratto, incluso lo scioglimento, se gli stessi sono esercitabili in base a presupposti diversi dalla mera sostituzione del contraente originario o del suo controllante.
Testo vigente dal 1 dicembre 2021
