(( Per i soggetti di cui all'articolo 2 la riduzione o la conversione e' disposta con riferimento alle riserve, alle azioni, alle altre partecipazioni, agli strumenti di capitale computabili nei fondi propri su base individuale e alle passivita' computabili di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche con durata residua inferiore a un anno, quando si realizzano per detti soggetti i presupposti indicati nell'articolo 20, comma 1, lettera a). )) Quando i presupposti indicati nell'articolo 20, comma 1, lettera a), si realizzano per il gruppo, la riduzione o la conversione e' disposta con riferimento a:

  • a)((le riserve, le azioni, le altre partecipazioni, gli strumenti di capitale emessi dalla capogruppo, computabili nei fondi propri su base individuale o consolidata e le passivita' computabili che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se con durata residua inferiore a un anno;))
  • b)((le riserve, le azioni, le altre partecipazioni, gli strumenti di capitale emessi da un soggetto indicato all'articolo 2 diverso dalla capogruppo e computabili nei fondi propri su base sia individuale sia consolidata e le passivita' computabili che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se con durata residua inferiore a un anno; se del gruppo fa parte una societa' avente sede legale in un altro Stato membro, la misura e' disposta in conformita' dell'articolo 30.)) (( Se gli strumenti e le passivita' oggetto di riduzione o conversione sono stati acquistati dall'ente designato per la risoluzione indirettamente mediante altre componenti dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, il potere di ridurre o di convertire tali strumenti e passivita' e' esercitato di modo che le perdite siano effettivamente trasferite dal loro emittente all'ente designato per la risoluzione attraverso le componenti del gruppo interessate e che l'emittente sia ricapitalizzato dall'ente designato per la risoluzione. )) (( La riduzione o la conversione e' disposta nell'ordine indicato dall'articolo 52, limitatamente alle passivita' indicate nel presente articolo. Si applica inoltre l'articolo 52, commi 2, 3, 5 e 6. ))

Testo vigente dal 1 dicembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 16 novembre 2015 al 1 dicembre 2021. 30 parole tolte, 165 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Laaggiunto: Per i soggetti di cui all'articolo 2 la riduzione o la conversione e' disposta con riferimento alle riserve, alle azioni, alle altre partecipazioni tolto: e gliaggiunto: , agli strumenti di capitale tolto: emessi da una banca avente sede legale in Italia computabili nei fondi propri su base individualetolto: , aggiunto: e alle passivita' computabili di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche con durata residua inferiore a un anno, quando si realizzano per tolto: la banca aggiunto: detti soggetti i presupposti indicati nell'articolo 20, comma 1, lettera a). Quando i presupposti indicati …

a) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni tolto: eaggiunto: , gli strumenti di capitale emessi dalla capogruppo, computabili nei fondi propri su base individuale o consolidata aggiunto: e le passivita' computabili che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se con durata residua inferiore a un anno;

b) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni tolto: eaggiunto: , gli strumenti di capitale emessi da un soggetto indicato all'articolo 2 diverso dalla capogruppo e computabili nei fondi propri su base sia individuale sia consolidata aggiunto: e le passivita' computabili che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se con durata residua inferiore a un anno; se del gruppo fa parte una societa' avente sede legale in un altro Stato membro, la misura e' disposta in conformita' dell'articolo 30. aggiunto: Se gli strumenti e le passivita' oggetto di riduzione o conversione sono stati acquistati dall'ente designato per la risoluzione indirettamente mediante altre componenti dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, il potere di ridurre o di convertire tali strumenti e passivita' e' esercitato di modo che le perdite siano effettivamente trasferite dal loro emittente all'ente designato per la risoluzione attraverso le componenti del gruppo interessate e che l'emittente sia ricapitalizzato dall'ente designato per la risoluzione. La riduzione o la conversione e' disposta nell'ordine indicato dall'articolo 52, tolto: comma 1, lettera a), punti i), ii) e iii), e lettere b) e c) aggiunto: limitatamente alle passivita' indicate nel presente articolo. Si applica inoltre l'articolo 52, commi 2, 3, 5 e 6.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art28 · fonte del testo

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