Art. 2-bis — Disciplina applicabile ad altri intermediari
Alle SIM, alle succursali italiane di imprese di investimento di paesi terzi diverse da una banca e alle societa' appartenenti a un gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11 del Testo Unico della Finanza, si applica, per le materie regolate dal presente decreto, quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e dalle norme ivi richiamate, quando questi soggetti non rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2.
Testo vigente dal 1 dicembre 2021
