[1]Una societa' finanziaria avente sede legale in Italia controllata da una societa' inclusa nella vigilanza su base consolidata puo' essere sottoposta a risoluzione se la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2 e' verificata in capo a essa e alla societa' controllante inclusa nella vigilanza consolidata. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 5, una societa', avente sede legale in Italia, diversa da una banca o da una SIM, che controlla una banca puo' essere sottoposta a risoluzione se ((e' verificata in capo ad essa la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2)). Alle stesse condizioni puo' essere sottoposta a risoluzione la societa' avente sede legale in Italia diversa da una banca o da una SIM che controlla una banca avente sede legale in un altro Stato membro. Se per una societa' di cui al comma 2 non sussistono i presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, la risoluzione puo' ((comunque)) essere avviata quando:

  • a)((la societa' e' un ente designato per la risoluzione;))
  • b)((la sussistenza dei presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, e' verificata con riguardo ad almeno una banca o una SIM da essa controllata che non e' a sua volta un ente designato per la risoluzione;))
  • c)((la situazione patrimoniale della banca o della SIM controllata di cui alla lettera b) e' tale che il suo dissesto minaccia il gruppo soggetto a risoluzione nel suo complesso ed e' necessario adottare un'azione di risoluzione nei confronti della banca o della SIM stessa o del gruppo.)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 193)). Quando la societa' indicata al comma 2 e' una societa' non finanziaria, la risoluzione non e' avviata nei suoi confronti se:
  • a)la risoluzione non e' indispensabile per conseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 21; o b)

[2]la societa' controlla la banca indirettamente attraverso una societa' finanziaria intermedia; in questo caso ((il piano di risoluzione prevede che la societa' finanziaria intermedia sia individuata come ente designato per la risoluzione e)) la risoluzione puo' essere avviata nei confronti della societa' finanziaria intermedia, se ne sussistono i presupposti ai sensi del presente articolo. L'organo di amministrazione o quello di controllo di una societa' indicata ai commi 1 e 2 informa tempestivamente la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea, quali autorita' competenti, quando reputa che la societa' versa in una situazione di dissesto o e' a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a). In questo caso, la Banca Centrale Europea, quale autorita' competente, ne da' senza indugio comunicazione alla Banca d'Italia.

Testo vigente dal 1 dicembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 16 novembre 2015 al 1 dicembre 2021. 165 parole tolte, 91 parole aggiunte in 7 capoversi.

… o da una SIM, che controlla una banca puo' essere sottoposta a risoluzione se aggiunto: e' verificata in capo ad essa la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2tolto: , e' verificata in capo a essa e ad almeno una banca da essa controllata o, quando la sede legale della banca e' stabilita fuori dell'Unione Europea, se l'autorita' dello Stato terzo ha determinato che per essa sussistono i presupposti per l'avvio della risoluzione secondo il proprio ordinamento. Alle stesse condizioni puo' essere sottoposta a risoluzione la societa' avente sede legale … i presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, la risoluzione puo' aggiunto: comunque essere avviata quando:

a) la aggiunto: societa' e' un ente designato per la risoluzione;

aggiunto: b) la sussistenza dei presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, e' verificata con riguardo ad almeno una banca aggiunto: o una SIM da essa controllatatolto: , e b)

tolto: la risoluzione della societa' di cui al comma 2 e' necessaria aggiunto: che non e' a sua volta un ente designato per la risoluzione tolto: della banca controllata o del gruppo nel suo complesso, ec)

aggiunto: ;

aggiunto: c) la situazione patrimoniale della banca tolto: controllata aggiunto: o della SIM controllata di cui alla lettera b) e' tale che il suo dissesto minaccia tolto: un'altra banca o il gruppo aggiunto: il gruppo soggetto a risoluzione nel suo complesso tolto: oppure la disciplina concorsuale applicabile richiede che la crisi del gruppo sia trattata in maniera unitaria, salvo quanto previsto dal comma 5. Ai fini della verifica ai sensi dei commi 2 e 3, lettera a), circa la sussistenza dei presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, in capo alla banca controllata non si tiene conto di trasferimenti infragruppo, anche per effetto di riduzione o conversione di azioni, altre partecipazioni e strumenti di capitale, quando cio' e' stato convenuto con le autorita' di risoluzione estere coinvolte aggiunto: ed e' necessario adottare un'azione di risoluzione nei confronti della banca o della SIM stessa o del gruppo. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 193. Quando la societa' indicata al comma 2 e' una societa' non finanziaria, la risoluzione non e' avviata nei suoi confronti se:

la societa' controlla la banca indirettamente attraverso una societa' finanziaria intermedia; in questo caso aggiunto: il piano di risoluzione prevede che la societa' finanziaria intermedia sia individuata come ente designato per la risoluzione e la risoluzione puo' essere avviata nei confronti della societa' finanziaria intermedia, se ne …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art33 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari