Art. 17 — Presupposti comuni alla risoluzione e alle altre procedure di gestione delle crisi
Una banca e' sottoposta a una delle misure indicate all'articolo 20 quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:
- a)la banca e' in dissesto o a rischio di dissesto secondo quanto previsto dal comma 2;
- b)non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di cui alla lettera a) in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o piu' soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza, che puo' includere misure di intervento precoce o l'amministrazione straordinaria ai sensi del Testo Unico Bancario. La banca e' considerata in dissesto o a rischio di dissesto in una o piu' delle seguenti situazioni:
- a)risultano irregolarita' nell'amministrazione o violazioni di disposizioni legislative, regolamentarie o statutarie che regolano l'attivita' della banca di gravita' tale che giustificherebbero la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita';
- b)risultano perdite patrimoniali di eccezionale gravita', tali da privare la banca dell'intero patrimonio o di un importo significativo del patrimonio;
- c)le sue attivita' sono inferiori alle passivita';
- d)essa non e' in grado di pagare i propri debiti alla scadenza;
- e)elementi oggettivi indicano che una o piu' delle situazioni indicate nelle lettere a), b), c) e d) si realizzeranno nel prossimo futuro;
- f)e' prevista l'erogazione di un sostegno finanziario pubblico straordinario a suo favore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18. Le misure indicate all'articolo 20 possono essere disposte anche se non sono state precedentemente adottate misure di intervento precoce o l'amministrazione straordinaria.
Testo vigente dal 16 novembre 2015
