La cessione di diritti, attivita' o passivita' dell'ente sottoposto a risoluzione o dell'ente-ponte a una o piu' societa' veicolo per la gestione delle attivita' puo' essere disposta, in una o piu' soluzioni, al verificarsi di almeno uno dei seguenti presupposti:

  • a)le condizioni di mercato sono tali che la liquidazione dei diritti e delle attivita' nell'ambito della procedura concorsuale applicabile potrebbe avere effetti negativi sui mercati finanziari;
  • b)la cessione e' necessaria per garantire il corretto funzionamento dell'ente sottoposto a risoluzione o dell'ente-ponte;
  • c)la cessione e' necessaria per massimizzare i proventi ricavabili dalla liquidazione. Il corrispettivo per la cessione e' determinato in conformita' con la valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II. Il corrispettivo puo' essere simbolico o anche mancare. Esso puo' consistere in titoli di debito emessi dalla societa' veicolo. Se il valore di quanto ceduto e' negativo, l'atto di cessione puo' prevedere che l'ente sottoposto a risoluzione o l'ente-ponte versi somme a titolo di corrispettivo per l'assunzione delle passivita' o a titolo di finanziamento. Resta ferma la disciplina sugli aiuti di Stato. La societa' veicolo, i componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo, nonche' l'alta dirigenza rispondono solo per dolo o colpa grave nei confronti degli azionisti e dei creditori dell'ente sottoposto a risoluzione, nei confronti degli azionisti e dei creditori dell'ente-ponte e nei confronti degli azionisti e dei creditori della societa' veicolo.

Testo vigente dal 16 novembre 2015

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art46 · fonte del testo

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