[1]Fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea, il contenuto dei piani di risoluzione e' disciplinato dal presente articolo. Il piano di risoluzione tiene conto di diversi possibili scenari, tra cui l'ipotesi che il dissesto sia idiosincratico o si verifichi in un momento di instabilita' finanziaria piu' ampia o al ricorrere di eventi a carattere sistemico. Il piano di risoluzione non presuppone alcuno dei seguenti interventi:

  • a)il sostegno finanziario pubblico straordinario, fatto salvo l'utilizzo dei fondi di risoluzione;
  • b)l'assistenza di liquidita' di emergenza fornita dalla banca centrale; o c)

[2]l'assistenza di liquidita' fornita dalla banca centrale che preveda garanzie, durata e tasso di interesse non standard. Il piano prevede una serie di opzioni per l'applicazione delle misure e poteri di risoluzione. Esso comprende, laddove possibile e opportuno, in forma quantificata:

  • a)una sintesi degli elementi fondamentali del piano;
  • b)una sintesi dei cambiamenti sostanziali intervenuti nella banca rispetto all'ultima informazione fornita;
  • c)la dimostrazione di come le funzioni essenziali e le linee di operativita' principali possano essere separate dalle altre funzioni, sul piano giuridico ed economico, nella misura necessaria, in modo da garantirne la continuita' ((e la resilienza operativa digitale)) in caso di dissesto della banca;
  • d)una stima dei tempi necessari per l'esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;
  • e)una descrizione della valutazione della risolvibilita';
  • f)una descrizione delle misure necessarie per affrontare o rimuovere gli impedimenti alla risolvibilita';
  • g)una descrizione delle procedure per determinare il valore e la trasferibilita' delle funzioni essenziali, linee di operativita' principali e attivita' della banca;
  • h)una descrizione dei dispositivi atti a garantire che le informazioni richieste alla banca per la redazione del piano siano aggiornate e a disposizione della Banca d'Italia in qualsiasi momento;
  • i)le modalita' che permettono il finanziamento delle opzioni di risoluzione senza presupporre alcuno degli interventi seguenti;
  • i)sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dall'impiego dei fondi di risoluzione;
  • ii)assistenza di liquidita' di emergenza fornita da una banca centrale; o
  • iii)assistenza di liquidita' da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard.
  • l)una descrizione delle diverse strategie di risoluzione che si potrebbero applicare nei vari scenari possibili e le tempistiche applicabili;
  • m)una descrizione delle interdipendenze critiche;
  • n)una descrizione delle opzioni praticabili per mantenere l'accesso alle sedi di negoziazione e alle infrastrutture di mercato e una valutazione della portabilita' delle posizioni dei clienti;
  • o)un'analisi dell'impatto del piano sui dipendenti della banca, compresa una stima dei costi associati e una descrizione delle previste procedure di consultazione del personale durante il processo di risoluzione, tenendo conto se del caso dei sistemi nazionali di dialogo con le parti sociali;
  • p)il piano di comunicazione con i media e con il pubblico;
  • q)i requisiti di cui agli articoli 16-septies e 16-octies e il termine per la costituzione di questi requisiti conformemente all'articolo 16-quaterdecies;
  • q-bis)laddove la Banca d'Italia applichi l'articolo 16-quater, commi 4, 5 o 7, i termini per l'adempimento da parte dell'ente designato per la risoluzione conformemente all'articolo 16-quaterdecies;
  • r)una descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali per assicurare la continuita' del funzionamento dei processi operativi della banca ((, compresi i sistemi informatici e di rete di cui al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022));
  • s)l'eventuale parere espresso dalla banca in merito al piano di risoluzione. Il piano indica inoltre le modalita' e la tempistica con cui, nelle situazioni previste dal piano, la banca puo' chiedere di ricorrere a forme di assistenza della Banca Centrale Europea e identifica le attivita' che potrebbero essere considerate idonee quali garanzie. Contiene infine le ulteriori informazioni richieste dalla Banca d'Italia o da regolamenti della Commissione Europea. Esso e' redatto sulla base di valutazioni eque e prudenti.

Testo vigente dal 12 marzo 2025

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Che cosa è cambiato dal 12 marzo 2025

Confronto con la versione in vigore dal 1 dicembre 2021 al 12 marzo 2025. 29 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: ...Fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea, il …

… sul piano giuridico ed economico, nella misura necessaria, in modo da garantirne la continuita' aggiunto: e la resilienza operativa digitale in caso di dissesto della banca;

r) una descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali per assicurare la continuita' del funzionamento dei processi operativi della bancaaggiunto: , compresi i sistemi informatici e di rete di cui al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art102 · fonte del testo

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