Valutazione della risolvibilita' La Banca d'Italia valuta, sentita ((...)) l'autorita' competente, se una banca non facente parte di un gruppo e' risolvibile. Se la banca ha una o piu' succursali significative in altri Stati membri, sono sentite anche le autorita' di risoluzione di quegli Stati. Una banca si intende risolvibile quando, anche in presenza di situazioni di instabilita' finanziaria generalizzata o di eventi sistemici, essa puo' essere assoggettata a liquidazione coatta amministrativa o a risoluzione, minimizzando le conseguenze negative significative per il sistema finanziario italiano, di altri Stati membri o dell'Unione europea e nella prospettiva di assicurare la continuita' delle funzioni essenziali. Per valutare la risolvibilita' si considerano gli elementi indicati ((dall'articolo 104)) e quanto stabilito dai regolamenti della Commissione Europea. La valutazione non fa affidamento sulle seguenti misure:

  • a)sostegno finanziario pubblico straordinario, fatto salvo l'utilizzo dei fondi di risoluzione;
  • b)assistenza di liquidita' di emergenza fornita dalla banca centrale;
  • c)assistenza di liquidita' fornita dalla banca centrale con garanzie durata e tasso di interesse non standard. La valutazione e' effettuata in occasione della preparazione e dell'aggiornamento del piano di risoluzione in conformita' dell'articolo 7, che ne tiene debitamente conto. La Banca d'Italia, se ritiene che la banca non e' risolvibile, lo comunica tempestivamente all'ABE. In tal caso, l'obbligo di predisporre o aggiornare il piano di risoluzione e' sospeso fino alla definitiva individuazione delle misure per la rimozione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilita' ai sensi dell'articolo 14.

Testo vigente dal 1 dicembre 2021

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Che cosa è cambiato dal 1 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 16 novembre 2015 al 1 dicembre 2021. 16 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Valutazione della risolvibilita' La Banca d'Italia valuta, sentita tolto: la Banca Centrale Europea quando questa e'aggiunto: ... l'autorita' competente, se una banca non facente parte di un gruppo e' risolvibile. … la continuita' delle funzioni essenziali. Per valutare la risolvibilita' si considerano gli elementi indicati tolto: dalla Banca d'Italia, anche con provvedimenti di carattere generale, aggiunto: dall'articolo 104 e quanto stabilito dai regolamenti della Commissione Europea. La valutazione non fa affidamento sulle seguenti misure:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art12 · fonte del testo

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