Per gli enti designati per la risoluzione che sono G-SII o sono ((inclusi)) nel perimetro di consolidamento prudenziale di un soggetto qualificato come G-SII, il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili, consiste nella somma:

  • a)dei requisiti di cui agli articoli 92-bis e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013;
  • b)del requisito aggiuntivo stabilito a norma del comma 3. Il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili per le societa' controllate rilevanti incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale di un soggetto non europeo qualificato come G-SII consiste nella somma:
  • a)dei requisiti di cui agli articoli 92-ter e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013;
  • b)del requisito aggiuntivo stabilito a norma del comma 3, che deve essere soddisfatto utilizzando fondi propri e passivita' che rispettino le condizioni di cui all'articolo 16-octies e quelle stabilite dai collegi di risoluzione europei. La Banca d'Italia stabilisce il requisito aggiuntivo ai sensi dei commi 1 e 2 quando il requisito di cui al comma 1, lettera a), o al comma 2, lettera a), non e' sufficiente per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 16-quinquies, e in misura tale da garantire il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 16-quinquies. (( Ai fini dell'articolo 16-decies, comma 2-bis, quando piu' enti inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale di uno stesso soggetto qualificato come G-SII sono enti designati per la risoluzione o soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell'Unione europea, la Banca d'Italia calcola il requisito aggiuntivo di cui al comma 3:
  • a)per ciascun ente designato per la risoluzione avente sede legale in Italia e ciascun soggetto avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell'Unione europea;
  • b)se non e' controllata da altra societa' avente sede legale nell'Unione europea, per la capogruppo come se fosse l'unico ente designato per la risoluzione del G-SII. )) Le decisioni con cui la Banca d'Italia impone il requisito aggiuntivo di cui al comma 3 sono motivate con riferimento alle valutazioni di cui al presente articolo. La Banca d'Italia riesamina senza indugio le predette decisioni al fine di riflettere ogni variazione del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro applicabile al gruppo soggetto a risoluzione o alla societa' controllata rilevante inclusa nel perimetro di consolidamento prudenziale di un soggetto non europeo qualificato come G-SII.

Testo vigente dal 19 dicembre 2024

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Confronto con la versione in vigore dal 1 dicembre 2021 al 19 dicembre 2024. 14 parole tolte, 64 parole aggiunte in 4 capoversi.

Per gli enti designati per la risoluzione che sono G-SII o sono tolto: incluse aggiunto: inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale di un soggetto qualificato come G-SII, il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili, consiste nella somma:

… da garantire il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 16-quinquies. Ai fini dell'articolo 16-decies, tolto: se piu' enti designati per la risoluzione sono incluse aggiunto: comma 2-bis, quando piu' enti inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale di uno stesso soggetto qualificato come G-SII aggiunto: sono enti designati per la risoluzione o soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell'Unione europea, la Banca d'Italia tolto: stabilisce aggiunto: calcola il requisito aggiuntivo di cui al comma 3:

a) per ciascun ente designato per la risoluzione avente sede tolto: in Italia aggiunto: legale in Italia e ciascun soggetto avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell'Unione europea;

b) se non e' controllata da altra societa' avente sede legale nell'Unione tolto: Europea aggiunto: europea, per la capogruppo come se fosse l'unico ente designato per la risoluzione del …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art16sexies · fonte del testo

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