L'organo di amministrazione o di controllo di una banca informa tempestivamente la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea, quali autorita' competenti, se ritiene che la banca e' in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a). Se l'autorita' competente e' la Banca Centrale Europea, essa ne da' senza indugio comunicazione alla Banca d'Italia. (( La sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), e' accertata, in conformita' delle disposizioni del MRU, dalla Banca centrale europea, dal Comitato di Risoluzione Unico o dalla Banca d'Italia. )) (( L'accertamento della sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), e' comunicato senza indugio alla Banca Centrale Europea, al Comitato di Risoluzione Unico, alle autorita' competenti per la vigilanza e la risoluzione delle succursali della banca interessata dai provvedimenti, al sistema di garanzia dei depositi, all'autorita' di risoluzione di gruppo, al Ministro dell'economia e delle finanze, all'autorita' di vigilanza su base consolidata e al CERS. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 193)).

Testo vigente dal 1 dicembre 2021

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Che cosa è cambiato dal 1 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 16 novembre 2015 al 1 dicembre 2021. 94 parole tolte, 97 parole aggiunte.

… Banca Centrale Europea, essa ne da' senza indugio comunicazione alla Banca d'Italia. La sussistenza tolto: del presupposto previsto dall'art. aggiunto: dei presupposti previsti dall'articolo 17, comma 1, tolto: lettera a) aggiunto: lettere a) e b), e' accertata tolto: dalla Banca d'Italiaaggiunto: , in conformita' delle disposizioni del MRU, dalla Banca centrale europea, dal Comitato di Risoluzione Unico o dalla Banca tolto: Centrale Europea, quali autorita' competenti. Quando la Banca Centrale Europea e' l'autorita' competente, e' sentita la Banca d'Italia quale autorita' di risoluzione. La Banca d'Italia, in qualita' di autorita' di risoluzione, puo' inoltre accertare in via autonoma la sussistenza del presupposto previsto dall'art. aggiunto: d'Italia. L'accertamento della sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 17, comma 1, tolto: lettera a); essa acquisisce dalla aggiunto: lettere a) e b), e' comunicato senza indugio alla Banca Centrale Europea, tolto: quando questa e' l'autorita' competente, un parere e tutte le informazioni necessarie. La Banca d'Italia accerta la sussistenza del presupposto previsto dall'art. 17, comma 1, lettera b), sentita la Banca Centrale Europea, quando questa e' l'autorita' competente aggiunto: al Comitato di Risoluzione Unico, alle autorita' competenti per la vigilanza e la risoluzione delle succursali della banca interessata dai provvedimenti, al sistema di garanzia dei depositi, all'autorita' di risoluzione di gruppo, al Ministro dell'economia e delle finanze, all'autorita' di vigilanza su base consolidata e al CERS. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 193.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art19 · fonte del testo