I soggetti di cui all'articolo 2 ((che non sono enti designati per la liquidazione)) rispettano il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili secondo quanto previsto dal presente Capo. ((Agli enti designati per la liquidazione nei confronti dei quali la Banca d'Italia non determina il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili ai sensi del comma 1-ter non si applicano l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 78-bis del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.)) ((La Banca d'Italia puo' determinare, su base individuale, il requisito di cui al comma 1 nei confronti di un ente designato per la liquidazione, in misura superiore a quella sufficiente ad assorbire le perdite ai sensi dell'articolo 16-quinquies, comma 2, lettera a), tenuto conto, in particolare, dei possibili impatti della liquidazione dell'ente sulla stabilita' finanziaria e sul rischio di contagio del sistema finanziario, anche per quanto riguarda la capacita' di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositanti.)) Il requisito di cui al comma 1 e' espresso nelle seguenti percentuali:

  • a)dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato in conformita' dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
  • b)della misura dell'esposizione complessiva calcolata in conformita' degli articoli 429 e 429-bis del regolamento (UE) n. 575/2013.

Testo vigente dal 12 dicembre 2025

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Che cosa è cambiato dal 12 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 1 dicembre 2021 al 12 dicembre 2025. 143 parole aggiunte.

I soggetti di cui all'articolo 2 aggiunto: che non sono enti designati per la liquidazione rispettano il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili secondo quanto previsto dal presente Capoaggiunto: . Agli enti designati per la liquidazione nei confronti dei quali la Banca d'Italia non determina il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili ai sensi del comma 1-ter non si applicano l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 78-bis del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. La Banca d'Italia puo' determinare, su base individuale, il requisito di cui al comma 1 nei confronti di un ente designato per la liquidazione, in misura superiore a quella sufficiente ad assorbire le perdite ai sensi dell'articolo 16-quinquies, comma 2, lettera a), tenuto conto, in particolare, dei possibili impatti della liquidazione dell'ente sulla stabilita' finanziaria e sul rischio di contagio del sistema finanziario, anche per quanto riguarda la capacita' di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositanti. Il requisito di cui al comma 1 e' espresso nelle seguenti percentuali:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art16bis · fonte del testo

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