((...)) (( Fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea, il contenuto dei piani di risoluzione di gruppo e' disciplinato dal presente articolo. )) Il piano di risoluzione di gruppo:

  • a)((individua, per ciascun gruppo, gli enti designati per la risoluzione e i gruppi soggetti a risoluzione;))
  • a-bis)((indica le azioni di risoluzione da avviarsi con riguardo agli enti designati per la risoluzione, e gli impatti di queste azioni per le altre componenti del gruppo;
  • a-ter)se un gruppo comprende piu' di un gruppo soggetto a risoluzione, definisce le azioni di risoluzione in relazione agli enti designati per la risoluzione di ciascun gruppo soggetto a risoluzione e gli impatti di queste azioni per le altre componenti dello stesso gruppo soggetto a risoluzione e per gli altri gruppi soggetti a risoluzione;))
  • b)((esamina in che misura gli strumenti e i poteri di risoluzione possono essere applicati ed esercitati, relativamente agli enti designati per la risoluzione stabiliti nell'Unione europea in maniera coordinata, ivi comprese le misure volte ad agevolare l'acquisto, da parte di un terzo, del gruppo nel suo complesso o di linee di business separate o di attivita' svolte da una serie di componenti del gruppo o da singole sue componenti o da gruppi soggetti a risoluzione, e individua i potenziali ostacoli a una risoluzione coordinata;))
  • c)nel caso di un gruppo che comprende componenti stabilite in Stati terzi, definisce opportune intese per la cooperazione e il coordinamento con le autorita' pertinenti di tali Stati e le implicazioni nell'Unione europea della risoluzione delle componenti stabilite in Stati terzi;
  • d)indica le misure, tra cui la separazione giuridica ed economica di particolari funzioni o linee di business, necessarie per agevolare la risoluzione del gruppo quando di questa ricorrono i presupposti;
  • e)indica le modalita' di finanziamento delle azioni di risoluzione del gruppo e, qualora siano necessari interventi di finanziamento, espone i criteri per la ripartizione dell'onere del finanziamento tra le varie fonti di finanziamento presenti nei diversi Stati membri. Il piano non presuppone alcuno dei seguenti interventi:
  • i)sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai fondi di risoluzione;
  • ii)assistenza di liquidita' di emergenza della banca centrale; oppure
  • iii)assistenza di liquidita' da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard. Il piano contiene inoltre le ulteriori informazioni richieste dalla Banca d'Italia o da regolamenti della Commissione Europea. Esso e' redatto sulla base di valutazioni eque e prudenti; tiene conto, tra l'altro, dell'articolo 85, comma 4, e dell'impatto potenziale della risoluzione sulla stabilita' finanziaria in tutti gli Stati membri interessati.

Testo vigente dal 1 dicembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 16 novembre 2015 al 1 dicembre 2021. 34 parole tolte, 118 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Fino all'emanazione dei provvedimenti della Banca d'Italia previsti dall'articolo 8, comma 2,aggiunto: ... Fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea, il contenuto dei piani di risoluzione di gruppo e' disciplinato dal presente articolo. Il piano di risoluzione di gruppo:

a) aggiunto: individua, per ciascun gruppo, gli enti designati per la risoluzione e i gruppi soggetti a risoluzione;

aggiunto: a-bis) indica le azioni di risoluzione da avviarsi con riguardo tolto: alle singole aggiunto: agli enti designati per la risoluzione, e gli impatti di queste azioni per le altre componenti del gruppotolto: , anche mediante azioni coordinate di risoluzione nei confronti di piu' componentiaggiunto: ;

aggiunto: a-ter) se un gruppo comprende piu' di un gruppo soggetto a risoluzione, definisce le azioni di risoluzione in relazione agli enti designati per la risoluzione di ciascun gruppo soggetto a risoluzione e gli impatti di queste azioni per le altre componenti dello stesso gruppo soggetto a risoluzione e per gli altri gruppi soggetti a risoluzione;

b) esamina in che misura gli strumenti e i poteri di risoluzione possono essere applicati ed esercitatiaggiunto: , relativamente agli enti designati per la risoluzione stabiliti nell'Unione europea in maniera coordinata tolto: nei confronti delle componenti del gruppo stabilite nell'Unione europea, ivi comprese le misure volte ad agevolare l'acquisto, da parte di un terzo, … attivita' svolte da una serie di componenti del gruppo o da singole sue componenti aggiunto: o da gruppi soggetti a risoluzione, e individua i potenziali ostacoli a una risoluzione coordinata;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art103 · fonte del testo

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