Valutazione della risolvibilita' dei gruppi La Banca d'Italia valuta se un gruppo e' risolvibile, quando e' l'autorita' di risoluzione di gruppo: sono sentite le autorita' competenti per la vigilanza su base consolidata e individuale. Se le banche del gruppo hanno una o piu' succursali significative in altri Stati membri, sono sentite anche le autorita' di risoluzione e competenti di quegli Stati. (( Un gruppo si intende risolvibile, anche in presenza di situazioni di instabilita' finanziaria generalizzata o di eventi sistemici, quando le componenti del gruppo possono essere assoggettate alle procedure concorsuali rispettivamente applicabili oppure quando il gruppo puo' essere sottoposto alla risoluzione applicando le misure di risoluzione ed esercitando i poteri di risoluzione nei confronti degli enti designati per la risoluzione ad esso appartenenti, in modo da minimizzare le conseguenze negative significative per il sistema finanziario degli Stati membri in cui le componenti o le succursali del gruppo sono stabilite, di altri Stati membri o dell'Unione europea e nella prospettiva di assicurare la continuita' delle funzioni essenziali svolte dalle componenti del gruppo mediante la loro separazione, se facilmente praticabile in modo tempestivo, o con altri mezzi. )) Per valutare la risolvibilita' si considerano gli elementi indicati ((dall'articolo 104)) e quanto stabilito dai regolamenti della Commissione Europea. La valutazione non fa affidamento sulle misure indicate nell'art. 12, comma 3. La valutazione e' effettuata in occasione della preparazione e dell'aggiornamento del piano di risoluzione di gruppo in conformita' all'art. 8, che ne tiene debitamente conto. La Banca d'Italia, in qualita' di autorita' di risoluzione di gruppo, se ritiene che il gruppo non e' risolvibile, lo comunica tempestivamente all'ABE. In tal caso, l'obbligo di predisporre o aggiornare il piano di risoluzione di gruppo o di concorrere a una decisione congiunta su di esso e' sospeso fino alla definitiva individuazione delle misure per la rimozione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilita' ai sensi dell'art. 15. (( Se un gruppo e' composto da piu' di un gruppo soggetto a risoluzione, la valutazione della risolvibilita' e' effettuata su ciascun gruppo soggetto a risoluzione in conformita' al presente articolo. Questa valutazione non fa venir meno la valutazione della risolvibilita' dell'intero gruppo ed e' effettuata secondo le modalita' di cui all'articolo 8. ))

Testo vigente dal 1 dicembre 2021

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 1 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 16 novembre 2015 al 1 dicembre 2021. 11 parole tolte, 87 parole aggiunte.

… quando le componenti del gruppo possono essere assoggettate alle procedure concorsuali rispettivamente applicabili oppure tolto: alla risoluzione aggiunto: quando il gruppo puo' essere sottoposto alla risoluzione applicando le misure di risoluzione ed esercitando i poteri di risoluzione nei confronti degli enti designati per la risoluzione ad esso appartenenti, in modo da minimizzare le conseguenze negative significative per il sistema finanziario degli Stati membri in cui le componenti aggiunto: o le succursali del gruppo sono stabilite, di altri Stati membri o dell'Unione europea e nella … tempestivo, o con altri mezzi. Per valutare la risolvibilita' si considerano gli elementi indicati tolto: dalla Banca d'Italia, anche con provvedimenti di carattere generale, aggiunto: dall'articolo 104 e quanto stabilito dai regolamenti della Commissione Europea. La valutazione non fa affidamento … delle misure per la rimozione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilita' ai sensi dell'art. 15aggiunto: . Se un gruppo e' composto da piu' di un gruppo soggetto a risoluzione, la valutazione della risolvibilita' e' effettuata su ciascun gruppo soggetto a risoluzione in conformita' al presente articolo. Questa valutazione non fa venir meno la valutazione della risolvibilita' dell'intero gruppo ed e' effettuata secondo le modalita' di cui all'articolo 8.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art13 · fonte del testo

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