((Agli)) intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario che si finanziano con obbligazioni garantite e concedono finanziamenti solo sotto forma di credito fondiario, ((non si applica l'articolo 16-bis, comma 1-ter,)) al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

  • a)in base al piano di risoluzione questi intermediari sono destinati alla liquidazione coatta amministrativa nella quale e' prevista la cessione di beni e rapporti giuridici ((...));
  • b)la procedura di cui alla lettera a) prevede che i creditori di questi ((intermediari)), inclusi i titolari di obbligazioni garantite, subiscano perdite secondo modalita' conformi agli obiettivi della risoluzione indicati all'articolo 21. Gli intermediari ((esentati)) ai sensi del comma 1, non sono inclusi nel perimetro del consolidamento di cui all'articolo 16-septies, comma 1.

Testo vigente dal 12 dicembre 2025

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 12 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 1 dicembre 2021 al 12 dicembre 2025. 36 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: La Banca d'Italia esonera dall'obbligo di rispettare il requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili i soggetti di cui all'articolo 2 quando si tratta diaggiunto: Agli intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario che si finanziano con obbligazioni garantite e concedono finanziamenti solo sotto forma di credito fondiario, aggiunto: non si applica l'articolo 16-bis, comma 1-ter, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

a) in base al piano di risoluzione questi intermediari sono destinati alla liquidazione coatta amministrativa nella quale e' prevista la cessione di beni e rapporti giuridici tolto: conformemente al Titolo, IV, Capo IV, Sezione, IIaggiunto: ...;

b) la procedura di cui alla lettera a) prevede che i creditori di questi tolto: istituti aggiunto: intermediari, inclusi i titolari di obbligazioni garantite, subiscano perdite secondo modalita' conformi agli obiettivi della risoluzione indicati all'articolo 21. Gli intermediari tolto: esonerati aggiunto: esentati ai sensi del comma 1, non sono inclusi nel perimetro del consolidamento di cui all'articolo 16-septies, comma 1.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art16ter · fonte del testo

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