Art. 32-bis — Presupposti per l'avvio della risoluzione nei confronti del gruppo bancario cooperativo
In caso di gruppo bancario cooperativo, la risoluzione puo' essere avviata nei confronti della societa' capogruppo e di una o piu' banche affiliate appartenenti allo stesso gruppo di risoluzione quando i presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, risultano accertati nei confronti del gruppo di risoluzione nel suo complesso.
Testo vigente dal 1 dicembre 2021
