In caso di gruppo bancario cooperativo, la risoluzione puo' essere avviata nei confronti della societa' capogruppo e di una o piu' banche affiliate appartenenti allo stesso gruppo di risoluzione quando i presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, risultano accertati nei confronti del gruppo di risoluzione nel suo complesso.

Testo vigente dal 1 dicembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art32bis · fonte del testo