Cooperazione fra autorita' La Banca d'Italia collabora con le autorita' degli altri Stati membri per l'adozione della decisione congiunta prevista dall'articolo 62 della direttiva 2014/59/UE sulla sussistenza dei presupposti per la riduzione o la conversione quando gli strumenti ((o le passivita' su cui applicare queste misure sono computati nei fondi propri su base individuale e consolidata o nel requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili per le componenti del gruppo soggetto a risoluzione che non sono enti designati per la risoluzione)) e ricorre una delle seguenti circostanze:

  • a)il gruppo bancario soggetto alla vigilanza consolidata della Banca d'Italia comprende un soggetto di cui all'articolo 2 con sede legale in un altro Stato membro;
  • b)un soggetto di cui all'articolo 2 avente sede legale in Italia e' sottoposto a vigilanza consolidata in un altro Stato membro. La Banca d'Italia attua senza ritardo le decisioni congiunte di riduzione del valore o di conversione degli strumenti ((e delle passivita' di cui all'articolo 28)) nei confronti di societa' aventi sede in Italia. Se non e' raggiunta una decisione congiunta, la Banca d'Italia assume le determinazioni di propria competenza circa la sussistenza dei presupposti per la riduzione o la conversione in relazione a:
  • a)gli strumenti ((e le passivita' soggetti a riduzione o conversione)) emessi da banche italiane, ancorche' soggette a vigilanza consolidata in un altro Stato membro;
  • b)gli strumenti ((e le passivita' soggetti a riduzione o conversione)) emessi da soggetti di cui all'articolo 2, lettere b) e c), aventi sede legale in uno Stato membro e inclusi nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia. Nell'assumere le determinazioni di propria competenza, la Banca d'Italia tiene conto del potenziale impatto della misura di riduzione o di conversione in tutti gli Stati membri in cui operano la banca o il gruppo interessati.

Testo vigente dal 1 dicembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 16 novembre 2015 al 1 dicembre 2021. 17 parole tolte, 53 parole aggiunte in 4 capoversi.

… 2014/59/UE sulla sussistenza dei presupposti per la riduzione o la conversione quando gli strumenti aggiunto: o le passivita' su cui applicare queste misure sono computati nei fondi propri su base individuale e consolidata tolto: e aggiunto: o nel requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili per le componenti del gruppo soggetto a risoluzione che non sono enti designati per la risoluzione e ricorre una delle seguenti circostanze:

… senza ritardo le decisioni congiunte di riduzione del valore o di conversione degli strumenti tolto: di capitale aggiunto: e delle passivita' di cui all'articolo 28 nei confronti di societa' aventi sede in Italia. Se non e' raggiunta una …

a) gli strumenti tolto: computabili nei fondi propri su base individuale aggiunto: e le passivita' soggetti a riduzione o conversione emessi da banche italiane, ancorche' soggette a vigilanza consolidata in un altro Stato membro;

b) gli strumenti tolto: computabili nei fondi propri su base consolidata aggiunto: e le passivita' soggetti a riduzione o conversione emessi da soggetti di cui all'articolo 2, lettere b) e c), aventi sede …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art30 · fonte del testo

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