[1]La capogruppo trasmette alla Banca d'Italia le informazioni richieste in conformita' dell'articolo 9. Le informazioni riguardano tutti i soggetti cui il piano di risoluzione si riferisce. La Banca d'Italia trasmette le informazioni acquisite a norma del comma 1 all'ABE, nonche', in caso di gruppo con componenti aventi sede legale in altri Stati membri:

  • a)alle autorita' di risoluzione delle societa' controllate;
  • b)alle autorita' di risoluzione degli altri Stati membri in cui sono stabilite succursali significative, per quanto attiene alle succursali;
  • c)ove rilevanti, alle autorita' competenti rappresentate nei collegi delle autorita' di vigilanza o con le quali e' stato stipulato un accordo di coordinamento e cooperazione; e d)

[2]alle autorita' di risoluzione degli altri Stati membri in cui hanno sede legale le societa' diverse da una banca o una SIM, che controllano una banca. Le informazioni trasmesse alle autorita' di cui al comma 2, lettere a), b), c), nonche' alle autorita' competenti delle societa' controllate comprendono almeno tutte le informazioni riguardanti la societa' controllata o la succursale significativa di loro rispettiva competenza. Le informazioni fornite all'ABE comprendono tutte le informazioni d'interesse dell'ABE in relazione ai piani di risoluzione di gruppo. Le informazioni relative a societa' controllate aventi sede legale in Stati terzi sono trasmesse previo consenso dell'autorita' competente o di risoluzione interessata. I piani di risoluzione e i piani di risoluzione di gruppo, nonche' ogni loro eventuale modifica, sono trasmessi alle autorita' competenti interessate. Alla banca interessata e' trasmessa una sintesi degli elementi fondamentali del piano.

Testo vigente dal 16 novembre 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art10 · fonte del testo

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