Rimozione degli impedimenti alla risolvibilita' di gruppi Se, a seguito della valutazione effettuata conformemente all'articolo 13, risultano impedimenti sostanziali alla risolvibilita' di un gruppo con componenti aventi sede legale solo in Italia, la Banca d'Italia ne da' comunicazione alla capogruppo, ((all'autorita')) competente, nonche' alle autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative. (( La Banca d'Italia, in collaborazione con l'autorita' di vigilanza su base consolidata e con l'ABE conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010, prepara una relazione e la trasmette alla capogruppo, nonche' alle autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative. La relazione analizza gli impedimenti sostanziali alla risoluzione con riferimento al gruppo nonche', se questo include piu' di un gruppo soggetto a risoluzione, a questi ultimi e raccomanda misure mirate e rispondenti al principio di proporzionalita', avendone valutato l'impatto sulle componenti del gruppo. )) (( Entro quattro mesi dalla data di ricezione della relazione, la capogruppo puo' presentare osservazioni e proporre misure alternative per superare gli impedimenti individuati nella relazione. Se gli impedimenti individuati nella relazione sono imputabili ad una situazione di cui all'articolo 14, comma 2-bis, in relazione a una componente del gruppo, si applicano i commi 2-bis e 2-ter del medesimo articolo. La Banca d'Italia comunica all'autorita' di vigilanza su base consolidata, all'ABE, alle autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative, le misure proposte dalla capogruppo. )) La Banca d'Italia, sentite le autorita' competenti e le autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative, decide sulle misure proposte dalla capogruppo, tenendo conto dell'impatto delle misure in tutti gli Stati membri in cui il gruppo opera ed eventualmente indica le misure da adottare tra quelle elencate all'articolo 16, commi 1 e 2. (( La decisione e' motivata e adottata entro quattro mesi che decorrono dalla presentazione di eventuali osservazioni da parte della capogruppo o, in mancanza di osservazioni, entro un mese dalla scadenza del termine di quattro mesi di cui al comma 3. La decisione e' trasmessa alla capogruppo. Se gli impedimenti alla risolvibilita' sono imputabili a una situazione di cui all'articolo 14, comma 2-bis, la decisione e' adottata entro due settimane dalla presentazione di eventuali osservazioni da parte della capogruppo di cui al comma 3. )) In caso di gruppo con componenti aventi sede legale in altri Stati membri, si applica la procedura di cui all'articolo 70.

Testo vigente dal 1 dicembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 16 novembre 2015 al 1 dicembre 2021. 31 parole tolte, 101 parole aggiunte.

… aventi sede legale solo in Italia, la Banca d'Italia ne da' comunicazione alla capogruppo, tolto: alla Banca Centrale Europea se questa e' l'autorita' aggiunto: all'autorita' competente, nonche' alle autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative. La Banca d'Italia, in collaborazione con tolto: la Banca Centrale Europea se questa e' l'autorita' di vigilanza su base consolidata e con l'ABE conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del tolto: Regolamento aggiunto: regolamento (UE) n. 1093/2010, prepara una relazione e la trasmette alla capogruppo, nonche' alle … in cui sono stabilite succursali significative. La relazione analizza gli impedimenti sostanziali alla risoluzione aggiunto: con riferimento al gruppo nonche', se questo include piu' di un gruppo soggetto a risoluzione, a questi ultimi e raccomanda misure mirate e rispondenti al principio di proporzionalita', avendone valutato l'impatto sulle tolto: banche o sulle SIM facenti parte aggiunto: componenti del gruppo. Entro quattro mesi dalla data di ricezione della relazione, la capogruppo puo' presentare osservazioni e proporre misure alternative per superare gli impedimenti individuati nella relazione. aggiunto: Se gli impedimenti individuati nella relazione sono imputabili ad una situazione di cui all'articolo 14, comma 2-bis, in relazione a una componente del gruppo, si applicano i commi 2-bis e 2-ter del medesimo articolo. La Banca d'Italia comunica tolto: alla Banca Centrale Europea, se questa e' l'autorita' aggiunto: all'autorita' di vigilanza su base consolidata, all'ABE, alle autorita' di risoluzione degli Stati membri … dalla presentazione di eventuali osservazioni da parte della capogruppo o, in mancanza di osservazioni, tolto: alla aggiunto: entro un mese dalla scadenza del termine di quattro mesi di cui al comma 3. La decisione e' trasmessa alla capogruppoaggiunto: . Se gli impedimenti alla risolvibilita' sono imputabili a una situazione di cui all'articolo 14, comma 2-bis, la decisione e' adottata entro due settimane dalla presentazione di eventuali osservazioni da parte della capogruppo di cui al comma 3. In caso di gruppo con componenti aventi sede legale in altri Stati membri, si applica la procedura di cui all'articolo 70.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art15 · fonte del testo

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