[1]Misure di rimozione degli impedimenti alla risolvibilita'

[2](( Ai fini degli articoli 14, comma 2-ter, e 15, commi 4 e 6, la Banca d'Italia puo' ordinare ad uno dei soggetti di cui all'articolo 2 di:

  • a)modificare o adottare accordi di finanziamento infragruppo, o elaborare contratti di servizio, infragruppo o con terzi, per la prestazione di funzioni essenziali;
  • b)limitare il livello massimo di esposizione ai rischi, individuali e aggregati;
  • c)fornire informazioni rilevanti ai fini della risoluzione, anche su base periodica;
  • d)cedere o dismettere determinati beni o rapporti giuridici;
  • e)limitare, sospendere o cessare determinate attivita', linee di business, vendita di prodotti, o astenersi da intraprenderne di nuovi. Ai fini degli articoli 14, ((comma 2-ter)), e 15, commi 4 e 6, la Banca d'Italia puo' inoltre:
  • a)imporre modifiche alla forma giuridica o alla struttura operativa ((di uno dei soggetti di cui all'articolo 2)), o alla struttura del gruppo, per ridurne la complessita' e assicurare che le funzioni essenziali possano, in caso di risoluzione, essere separate dalle altre funzioni; se per dare attuazione alle modifiche e' richiesto il conferimento dell'intera azienda bancaria a una societa' controllata, ai soci non spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile;
  • b)imporre a una societa' non finanziaria di cui all'art. 65, comma 1, lettera h), del Testo Unico Bancario, anche se avente sede legale in altri Stati membri, di costituire una societa' finanziaria intermedia che controlli la banca, se necessario per agevolarne la risoluzione ed evitare che la risoluzione determini conseguenze negative sulle componenti non finanziarie del gruppo;
  • b-bis)imporre a un soggetto di cui all'articolo 2 di presentare un piano per ripristinare il rispetto del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili oltre che, se del caso, del requisito combinato di riserva di capitale in aggiunta al requisito di fondi propri e passivita' computabili;
  • c)ordinare a un soggetto di cui all'articolo 2 di emettere passivita' computabili o adottare altre misure per ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 16-septies e 16-octies, anche intraprendendo trattative per modificare le clausole applicabili alle passivita' computabili, agli strumenti aggiuntivi di classe 1 o agli elementi di classe 2 emessi per rendere efficace, secondo la legge che governa gli strumenti, l'eventuale riduzione o conversione disposta dalla Banca d'Italia;
  • c-bis)imporre a un soggetto di cui all'articolo 2, di modificare il profilo di durata degli strumenti di fondi propri, d'intesa con l'autorita' competente, e delle passivita' computabili per assicurare il rispetto del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili. (( La Banca d'Italia esercita i poteri del presente articolo per dare attuazione alle istruzioni del Comitato di Risoluzione Unico ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio. ))

Testo vigente dal 1 dicembre 2021

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Ai fini degli articoli 14, comma 2aggiunto: -ter, e 15, commi 4 e 6, la Banca d'Italia puo' ordinare tolto: a una banca aggiunto: ad uno dei soggetti di cui all'articolo 2 di:

e) limitare, sospendere o cessare determinate attivita', linee di business, vendita di prodotti, o astenersi da intraprenderne di nuovi. Ai fini degli articoli 14, comma 2aggiunto: -ter, e 15, commi 4 e 6, la Banca d'Italia puo' inoltre:

a) imporre modifiche alla forma giuridica o alla struttura operativa tolto: della banca o di societa' del gruppo aggiunto: di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, o alla struttura del gruppo, per ridurne la complessita' e assicurare che le …

aggiunto: b-bis) imporre a un soggetto di cui all'articolo 2 di presentare un piano per ripristinare il rispetto del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili oltre che, se del caso, del requisito combinato di riserva di capitale in aggiunta al requisito di fondi propri e passivita' computabili;

c) ordinare a un soggetto di cui tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 2 di emettere passivita' tolto: ammissibili aggiunto: computabili o adottare altre misure per ottemperare ai requisiti di cui tolto: all'art. 50 o adottare altre misure per rispettare il requisito minimo di fondi propri e passivita' ammissibili ai sensi dell'art. 50 aggiunto: agli articoli 16-septies e 16-octies, anche intraprendendo trattative per modificare le clausole applicabili alle passivita' tolto: ammissibili aggiunto: computabili, agli strumenti aggiuntivi di classe 1 o agli elementi di classe 2 emessi per rendere efficace, secondo la legge che governa gli strumenti, l'eventuale riduzione o conversione disposta dalla Banca d'Italiaaggiunto: ;

aggiunto: c-bis) imporre a un soggetto di cui all'articolo 2, di modificare il profilo di durata degli strumenti di fondi propri, d'intesa con l'autorita' competente, e delle passivita' computabili per assicurare il rispetto del requisito minimo di fondi propri e passivita' computabili. La Banca d'Italia esercita i poteri del presente articolo per dare attuazione alle istruzioni del Comitato di Risoluzione Unico ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art16 · fonte del testo

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