La Banca d'Italia, con le modalita' stabilite nelle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea su proposta dell'ABE, comunica a quest'ultima i requisiti minimi di ((fondi propri e passivita' computabili)) da essa determinati conformemente all'articolo 16-septies o 16-octies ((, comprese le decisioni adottate a norma dell'articolo 16-octies, comma 3-bis)).
Testo vigente dal 12 dicembre 2025
