Codice di procedura penale
Tutti gli articoli, art. 670–746-quater
906 articoli in 5 pagine. Per libri, titoli e capi: indice sistematico.
- Art. 670Questioni sul titolo esecutivo
- Art. 671Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato
- Art. 672Applicazione dell'amnistia e dell'indulto
- Art. 673Revoca della sentenza per abolizione del reato
- Art. 674Revoca di altri provvedimenti
- Art. 675Falsità di documenti
- Art. 676Altre competenze
- Art. 677Competenza per territorio
- Art. 678Procedimento di sorveglianza
- Art. 679Misure di sicurezza
- Art. 680Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza
- Art. 681Provvedimenti relativi alla grazia
- Art. 682Liberazione condizionale
- Art. 683Riabilitazione
- Art. 684Rinvio dell'esecuzione
- Art. 685Uffici del casellario giudizialeabrogato
- Art. 686Iscrizioni nel casellario giudizialeabrogato
- Art. 687Eliminazione delle iscrizioniabrogato
- Art. 688Certificati del casellario giudizialeabrogato
- Art. 689Certificati richiesti dall'interessatoabrogato
- Art. 690Questioni concernenti le iscrizioni e i certificatiabrogato
- Art. 691Anticipazione delle speseabrogato
- Art. 692Spese della custodia cautelare
- Art. 693Provvedimenti in caso d'insolvibilitàabrogato
- Art. 694Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione
- Art. 695Questioni sulle spese processualiabrogato
- Art. 696(Prevalenza del diritto dell'Unione europea, delle convenzioni e del diritto internazionale generale)
- Art. 696-bis(Principio del mutuo riconoscimento)
- Art. 696-ter(Tutela dei diritti fondamentali della persona nel mutuo riconoscimento)
- Art. 696-quater(Modalità di trasmissione delle decisioni giudiziarie)
- Art. 696-quinquies(Limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri)
- Art. 696-sexies(Poteri del Ministro della giustizia)
- Art. 696-septies(Mutuo riconoscimento e responsabilità da reato degli enti)
- Art. 696-octies(Modalità di esecuzione)
- Art. 696-novies(Impugnazioni)
- Art. 696-decies(Tutela dei terzi di buona fede)
- Art. 697Estradizione e poteri del Ministro della giustizia Salvo che sia diversamente stabilito…
- Art. 698Reati politici Tutela dei diritti fondamentali della persona
- Art. 699Principio di specialità
- Art. 700Documenti a sostegno della domanda
- Art. 701Garanzia giurisdizionale
- Art. 702Intervento dello stato richiedente
- Art. 703Accertamenti del procuratore generale
- Art. 704Procedimento davanti alla corte di appello
- Art. 705Condizioni per la decisione
- Art. 706Ricorso per cassazione
- Art. 707Rinnovo della domanda di estradizione
- Art. 708Provvedimento di estradizione. Consegna
- Art. 709Sospensione della consegna Consegna temporanea. Esecuzione all'estero
- Art. 710Estensione dell'estradizione concessa
- Art. 711Riestradizione
- Art. 712Transito
- Art. 713Misure di sicurezza applicate all'estradato
- Art. 714Misure coercitive e sequestro
- Art. 715Applicazione provvisoria di misure cautelari
- Art. 716Arresto da parte della polizia giudiziaria
- Art. 717Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva
- Art. 718Revoca e sostituzione delle misure
- Art. 719Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari
- Art. 720Domanda di estradizione
- Art. 721(Principio di specialità)
- Art. 721-bis(Estensione dell'estradizione)
- Art. 722(Custodia cautelare all'estero)
- Art. 722-bis(Riparazione per ingiusta detenzione)
- Art. 723(Poteri del Ministro della giustizia)
- Art. 724Procedimento di esecuzione
- Art. 725(Esecuzione delle rogatorie)
- Art. 726Citazione di testimoni a richiesta dell'autorità straniera
- Art. 726-bisNotifica diretta all'interessato
- Art. 726-ter(Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera)
- Art. 726-quater(Trasferimento temporaneo all'estero di persone detenute)
- Art. 726-quinquies(Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva)
- Art. 726-sexies(Audizione mediante teleconferenza)
- Art. 727Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere
- Art. 728(Immunità temporanea della persona citata)
- Art. 729(Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria)
- Art. 729-bis(Acquisizione di atti e informazioni da autorità straniere)
- Art. 729-ter(Trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute)
- Art. 729-quater(Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva)
- Art. 729-quinquies(Squadre investigative comuni)
- Art. 730Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale
- Art. 731Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali
- Art. 732Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili
- Art. 733Presupposti del riconoscimento
- Art. 734(Deliberazione della corte di appello)
- Art. 734-bis(Poteri del Ministro in materia di esecuzione della decisione dello Stato estero)
- Art. 735Determinazione della pena ed ordine di confisca
- Art. 735-bis(Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro). Nel caso…
- Art. 736Misure coercitive
- Art. 737Sequestro
- Art. 737-bisIndagini e sequestro a fini di confisca
- Art. 738Esecuzione conseguente al riconoscimento
- Art. 739Divieto di estradizione e di nuovo procedimento
- Art. 740Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate
- Art. 740-bis(Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate). Nei casi previsti dagli accordi…
- Art. 740-ter(Ordine di devoluzione). La Corte di appello, nel deliberare il riconoscimento della…
- Art. 741Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere
- Art. 742Poteri del Ministro della giustizia e presupposti dell'esecuzione all'estero Nei casi…
- Art. 742-bis(Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero)
- Art. 743Deliberazione della corte di appello
- Art. 744Limiti dell'esecuzione della condanna all'estero
- Art. 745Richiesta di misure cautelari all'estero
- Art. 746Effetti sull'esecuzione nello Stato
- Art. 746-bis(Disposizioni generali)
- Art. 746-ter(Assunzione di procedimenti penali dall'estero)
- Art. 746-quater(Trasferimento di procedimenti penali all'estero)