Art. 728 c.p.p. — Immunità temporanea della persona citata

Nei casi in cui la domanda di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorita' giudiziaria italiana, la persona citata, qualora compaia, non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza ne' assoggettata ad altre misure restrittive della liberta' personale per fatti anteriori alla notifica della citazione, salvo che:

  • a)il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilita', non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non e' piu' richiesta dall'autorita' giudiziaria;
  • b)avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

Testo vigente dal 31 ottobre 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2017

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 31 ottobre 2017. 9 parole tolte, 8 parole aggiunte in 3 capoversi.

Nei casi in cui la tolto: rogatoria aggiunto: domanda di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di … ad altre misure restrittive della liberta' personale per fatti anteriori alla notifica della citazionetolto: . L'immunita' prevista dal comma 1 cessa qualoraaggiunto: , salvo che:

aggiunto: a) il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilita', non ha lasciato … giorni dal momento in cui la sua presenza non e' piu' richiesta dall'autorita' giudiziaria tolto: ovvero,aggiunto: ;

aggiunto: b) avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art728 · fonte del testo

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