Codice di procedura penale

Art. 725 c.p.p. — Esecuzione delle rogatorie

Per il compimento degli atti richiesti si applicano le disposizioni del presente codice, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorita' giudiziaria straniera che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. Si applica l'articolo 370, comma 3. L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare, con decreto motivato, la presenza al compimento degli atti richiesti di rappresentanti o incaricati dell'autorita' richiedente. Quando la richiesta proviene da autorita' diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea, l'autorizzazione e' comunicata al Ministro della giustizia. Se nel corso dell'esecuzione il procuratore della Repubblica rileva l'opportunita' del compimento di atti ulteriori non indicati nella richiesta, ne informa senza ritardo l'autorita' richiedente ai fini dell'integrazione della richiesta. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 724, commi 7 e 9.

Testo vigente dal 31 ottobre 2017

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 336/1996

    Questione infondata
    8 ottobre 1996

    Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 723, co. 1, e 725, co. 2, cod. proc. pen., sollevata sotto il profilo che - poiché la "attività di acquisizione probatoria" rogabile da autorità straniera, comprende non solo specifici atti, ma anche attività di indagine discrezionali e generalizzate, e poiché in tal modo il giudice chiamato ad eseguire la rogatoria viene investito di poteri riservati, nel nostro ordinamento processuale, al pubblico ministero in base agli artt. 358 e ss. cod. proc. pen. - si determinerebbe: a) violazione dell'art. 76 Cost. per contrasto con la legge di delegazione 16 febbraio 1987, n. 81, la quale impone l'adeguamento di tutti gli istituti processuali all'insieme dei principi e criteri risultanti dall'art. 2 (punto 104), e in particolare a quello concernente la diversa posizione del giudice rispetto al pubblico ministero (punto 37, art. 2, co. 2); b) violazione degli artt. 3 e 24 Cost. poiché nella procedura di rogatoria, si porrebbe la persona indagata di fronte ad un giudice-inquisitore, con affievolimento della ordinaria dialettica processuale e della tendenziale parità tra accusa e difesa, tanto più che lo stesso giudice potrebbe essere chiamato a pronunciarsi su eventuali richieste di misure cautelari, o a intervenire nel conseguente procedimento di estradizione. Ed infatti, poiché la rogatoria passiva coinvolge rapporti con ordinamenti di Stati esteri, per verificare la rispondenza della sua disciplina alla legge di delegazione, si devono considerare non i principi che in questa ispirano le relazioni tra giudice e pubblico ministero, bensì quelli riguardanti i rapporti giurisdizionali con autorità straniere. A questo proposito l'art. 2, co. 1, prima parte, della legge delega, prescrive che il codice deve adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale, ed in attuazione di tale principio l'art. 696 cod. proc. pen. dispone che l'intera materia dei rapporti con autorità straniere relativi alla amministrazione della giustizia penale, che include le rogatorie internazionali, è disciplinata dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale, e che, solo se tali norme manchino, o non dispongano diversamente, si applichino le disposizioni del nostro codice. È poi indubbio che, alla luce della legge di delegazione e delle fonti da essa richiamate, oggetto di rogatoria possa essere anche l'attività di indagine e di ricerca delle fonti di prova. Peraltro la disciplina internazionale non impone alcun vincolo agli Stati aderenti in ordine alla individuazione dell'organo competente, nei rispettivi ordinamenti, all'espletamento della rogatoria, sicché le norme internazionali, alle quali rimanda la legge di delegazione, non sono violate per il fatto che l'esecuzione delle indagini richieste dalla autorità straniera sia affidata, dall'art. 723, co. 1, cod. proc. pen., al giudice anziché al pubblico ministero. Invero, attese le molteplici possibili utilizzazioni delle rogatorie nei diversi ordinamenti, il legislatore italiano ha disposto, con valutazione non irragionevole ne' contrastante con le garanzie della difesa, che tutte le attività di acquisizione probatoria siano compiute non dal pubblico ministero, che è istituzionalmente parte nel processo penale italiano, ma dal giudice, che, per la sua posizione di terzietà, conferisce all'attività rogata il livello più elevato di affidamento che lo Stato sia in grado di assicurare. Anche la scelta del legislatore delegato di attribuire alla Corte d'appello il potere di delegare le operazioni esecutive a un suo componente, o al locale giudice per le indagini preliminari, non è irragionevole, poiché chiaramente ispirata all'esigenza di inquadrare in una competenza funzionale il compimento di atti che possono avere la natura più varia ed attenere a fasi o forme del procedimento estero non sempre agevolmente riconducibili agli schemi propri dell'ordinamento processuale italiano. D'altra parte, ai sensi dell'art. 725, co. 2, cod. proc. pen., l'attività in rogatoria deve essere svolta nelle forme e con tutte le garanzie proprie, nel nostro ordinamento processuale, dei diversi atti da compiere. È infine irrilevante l'ultimo profilo di censura (secondo cui il giudice incaricato della esecuzione della rogatoria potrebbe essere lo stesso che sarà poi chiamato a decidere su richieste di estradizione o ad applicare misure cautelari), non emergendo dagli atti che il rimettente versi in questa situazione. red.: A. Franco

    Art. 723 c.p.p. · Art. 725 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2017

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 31 ottobre 2017. 29 parole tolte, 95 parole aggiunte.

tolto: Nell'ordinare l'esecuzione della rogatoria la corte delega uno dei suoi componenti ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono compiersi.Per il compimento degli atti richiesti si applicano le tolto: norme di questo aggiunto: disposizioni del presente codice, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorita' giudiziaria straniera che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Statoaggiunto: . Si applica l'articolo 370, comma 3. L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare, con decreto motivato, la presenza al compimento degli atti richiesti di rappresentanti o incaricati dell'autorita' richiedente. Quando la richiesta proviene da autorita' diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea, l'autorizzazione e' comunicata al Ministro della giustizia. Se nel corso dell'esecuzione il procuratore della Repubblica rileva l'opportunita' del compimento di atti ulteriori non indicati nella richiesta, ne informa senza ritardo l'autorita' richiedente ai fini dell'integrazione della richiesta. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 724, commi 7 e 9.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art725 · fonte del testo

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