Codice di procedura penale

Art. 714 c.p.p. — Misure coercitive e sequestro

In ogni tempo la persona della quale e' domandata l'estradizione puo' essere sottoposta, a richiesta del ((Ministro della giustizia)), a misure coercitive. Parimenti, in ogni tempo, puo' essere disposto, a richiesta del ((Ministro della giustizia)), il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato per il quale e' domandata l'estradizione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle degli articoli 273 e 280, e le disposizioni del capo III del titolo III del libro III. Nell'applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale e' domandata l'estradizione non si sottragga all'eventuale consegna. Le misure coercitive e il sequestro non possono comunque essere disposti se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione. Le misure coercitive sono revocate se dall'inizio della loro esecuzione e' trascorso un anno senza che la corte di appello abbia pronunciato la sentenza favorevole all'estradizione ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, un anno e sei mesi senza che sia stato esaurito il procedimento davanti all'autorita' giudiziaria. A richiesta del procuratore generale, detti termini possono essere prorogati, anche piu' volte, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi, quando e' necessario procedere ad accertamenti di particolare complessita'. Le misure coercitive sono altresi' revocate se sono trascorsi tre mesi dalla pronuncia della decisione favorevole del Ministro della giustizia sulla richiesta di estradizione senza che l'estradando sia stato consegnato allo Stato richiedente. Il termine e' sospeso dalla data di deposito del ricorso presentato al giudice amministrativo avverso la decisione del Ministro della giustizia, fino alla data di deposito della sentenza che rigetta il ricorso o della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio, comunque per un periodo non superiore a sei mesi. La competenza a provvedere a norma dei commi precedenti appartiene alla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla corte di cassazione, alla corte medesima. CAP007 CAP008

Testo vigente dal 31 ottobre 2017

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 714 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 34813/2026

    29 settembre 2026

    La Sesta Sezione penale, in tema di estradizione per l’estero, ha affermato che, nel caso in cui all’estradando siano applicate, nell’ambito di distinti procedimenti estradizionali, più misure cautelari in relazione a fatti diversi ma connessi, non trova applicazione la disciplina dettata in tema di retrodatazione dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., in quanto incompatibile con quella dettata dall’art. 714, comma 4, cod. proc. pen., che impone di calcolare i termini di durata delle misure cautelari adottate in un procedimento estradizionale in funzione della singola domanda di estradizione e del relativo procedimento di consegna.

    Art. 714 c.p.p. · Art. 297 c.p.p.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 20105/2026

    1 giugno 2026

    La Sesta Sezione penale, in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, ha affermato che la proroga dei termini della custodia cautelare applicata ai fini estradizionali, richiesta dal procuratore generale ai sensi dell’art. 714, comma 4, cod. proc. pen., deve essere deliberata dalla corte d’appello, a pena di nullità a regime intermedio, all’esito del contraddittorio concreto ed effettivo tra le parti, che non necessita della procedura camerale partecipata, ma può svolgersi anche in forma cartolare, trovando applicazione, per effetto del rinvio di cui all’art. 714, comma 2, cod. proc. pen., la disciplina dettata dall’art. 305, comma 2, cod. proc. pen.

    Art. 714 c.p.p. · Art. 305 c.p.p.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 35238/2025

    29 ottobre 2025

    La Sesta Sezione penale, in tema di estradizione per l’estero, ha affermato che la Corte di appello è tenuta a procedere alla convalida del sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti, disposto d’urgenza dalla polizia giudiziaria nell’ambito di una procedura estradizionale, dovendo motivare, sulla base della normativa convenzionale, nonché della previsione dell’art. 714, comma 1, cod. proc. pen., ove non derogata, circa la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra i beni oggetto di apprensione e il reato per il quale è stata richiesta l’estradizione, mediante la valutazione delle esigenze probatorie prospettate dall’autorità estera richiedente.

    Art. 714 c.p.p.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 15113/2025

    16 aprile 2025

    La Sesta Sezione penale, in tema di estradizione processuale passiva, ha affermato che, in virtù dell’art. 20, lett. a) e b), della Convenzione di estradizione Italia-Argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987, ratificata e posta in esecuzione con legge 19 febbraio 1992, n. 219, il sequestro di beni da consegnare allo Stato richiedente postula che gli stessi siano connessi al reato oggetto della domanda estradizionale, costituendone mezzi di prova od oggetti da esso provenienti, questi ultimi intesi, conformemente al disposto dell’art. 714, comma 1, cod. proc. pen., quali corpo del reato o cose ad esso pertinenti.

    Art. 714 c.p.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2017

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 2016 al 31 ottobre 2017. 10 parole tolte, 4 parole aggiunte.

In ogni tempo la persona della quale e' domandata l'estradizione puo' essere sottoposta, a richiesta del tolto: ministro di grazia e aggiunto: Ministro della giustizia, a misure coercitive. Parimenti, in ogni tempo, puo' essere disposto, a richiesta del tolto: ministro di grazia e aggiunto: Ministro della giustizia, il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato … non superiore a tre mesi, quando e' necessario procedere ad accertamenti di particolare complessita'. tolto: 4-bis. Le misure coercitive sono altresi' revocate se sono trascorsi tre mesi dalla pronuncia … che dichiara l'estinzione del giudizio, comunque per un periodo non superiore a sei mesiaggiunto: . La competenza a provvedere a norma dei commi precedenti appartiene alla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla corte di cassazione, alla corte medesima. CAP007 CAP008

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art714 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari