Codice di procedura penale

Art. 737-bis c.p.p. — Indagini e sequestro a fini di confisca

(( Nei casi previsti da convenzioni internazionali, al fine di dar corso alla domanda dell'autorita' straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, anche se non ancora adottata, ovvero di procedere al sequestro di tali beni, si applicano gli articoli 723, 724 e 725. A tal fine il Ministro della giustizia trasmette la richiesta, unitamente agli atti allegati, al procuratore distrettuale competente ai sensi dell'articolo 724. L'esecuzione della richiesta di indagini o sequestro e' negata:

  • a)se gli atti richiesti sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, o sono vietati dalla legge, ovvero se si tratta di atti che non sarebbero consentiti qualora si procedesse nello Stato per gli stessi fatti;
  • b)se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per la successiva esecuzione della confisca. (( L'autorita' giudiziaria comunica al Ministro della giustizia l'adozione del provvedimento di sequestro richiesto dall'autorita' straniera. )) ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 OTTOBRE 2017, N. 149)). ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 OTTOBRE 2017, N. 149)). Il sequestro ordinato ai sensi di questo articolo perde efficacia e ((si dispone)) la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, se, ((entro un anno)) dal momento in cui esso e' stato eseguito, lo Stato estero non richiede l'esecuzione della confisca. Il termine puo' essere prorogato anche piu' volte per un periodo massimo di ((sei mesi)); sulla richiesta decide ((l'autorita' giudiziaria)) che ha ordinato il sequestro.

Testo vigente dal 31 ottobre 2017

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Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2017

Confronto con la versione in vigore dal 29 agosto 1993 al 31 ottobre 2017. 103 parole tolte, 77 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: (Indagini e sequestro a fini di confisca).Nei casi previsti da tolto: accordi internazionali, il Ministro di grazia e giustizia dispone che si dia corso alla richiesta di un'autorita' aggiunto: convenzioni internazionali, al fine di dar corso alla domanda dell'autorita' straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, aggiunto: anche se non ancora adottata, ovvero di procedere al tolto: loro sequestro aggiunto: sequestro di tali beni, si applicano gli articoli 723, 724 e 725. A tal fine il Ministro tolto: di grazia e aggiunto: della giustizia trasmette la richiesta, unitamente agli atti allegati, al procuratore tolto: generale presso la corte d'appello competente per il riconoscimento della sentenza straniera ai fini della successiva esecuzione della confisca. Il procuratore generale fa richiesta alla corte d'appello, che decide con ordinanza osservate le forme previste dall'articolo aggiunto: distrettuale competente ai sensi dell'articolo 724. L'esecuzione della richiesta di indagini o sequestro e' negata:

b) se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per la successiva esecuzione della confisca. tolto: Per l'esecuzione di indagini si osservano le disposizioni dell'articolo 725. Nei casi di richiesta di sequestro, si applicano le disposizioni dell'articolo 737, commi 2 e 3 aggiunto: L'autorita' giudiziaria comunica al Ministro della giustizia l'adozione del provvedimento di sequestro richiesto dall'autorita' straniera. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 OTTOBRE 2017, N. 149. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 OTTOBRE 2017, N. 149. Il sequestro ordinato ai sensi di questo articolo perde efficacia e tolto: la corte d'appello ordina la aggiunto: si dispone la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, se, entro tolto: due anni aggiunto: un anno dal momento in cui esso e' stato eseguito, lo Stato estero non richiede l'esecuzione della confisca. Il termine puo' essere prorogato anche piu' volte per un periodo massimo di tolto: due anni aggiunto: sei mesi; sulla richiesta decide tolto: la corte d'appello aggiunto: l'autorita' giudiziaria che ha ordinato il sequestro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art737bis · fonte del testo

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