Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 674, comma 1-bis, del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice della esecuzione possa concedere la sospensione condizionale della pena quando rileva l'inesistenza della causa ostativa di cui all'art. 164, quarto comma, del codice penale. Infatti la premessa su cui si fonda la richiesta del giudice 'a quò è palesemente erronea poiché mentre il giudice della esecuzione, quando - esercitando il potere attribuitogli dall’articolo in questione - revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena si limita ad effettuare un mero riscontro formale sull'esistenza o meno di condanne ostative, nel caso alternativo e opposto di concessione 'ex novò di quello stesso beneficio - sia pure in virtù di revoca della sentenza di condanna ostativa - verrebbe invece ad essere attribuito al giudice della esecuzione un compito valutativo e di pieno merito, riservato alla sfera della cognizione. - Con riguardo alla idoneità come 'tertium comparationis' di norme speciali, singolari o comunque derogatorie di principi generali, v., 'ex plurimis', sentenze citate n. 344/1999, n. 402/1996, n. 295 e n. 201/1995.
Art. 674 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 164 c.p.