Codice di procedura penale

Art. 740-bis c.p.p.

(( (Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate). Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, le cose confiscate con sentenza definitiva o con altro provvedimento irrevocabile sono devolute allo Stato estero nel quale e' stata pronunciata la sentenza ovvero e' stato adottato il provvedimento di confisca. La devoluzione di cui al comma 1 e' ordinata quando ricorrono i seguenti presupposti:

  • a)lo Stato estero ne ha fatto espressa richiesta;
  • b)la sentenza ovvero il provvedimento di cui al comma 1 sono stati riconosciuti nello Stato ai sensi degli articoli 731, 733 e 734.

Testo vigente dal 15 agosto 2009

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art740bis · fonte del testo

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