Art. 730 c.p.p. — Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale

Il ((Ministro della giustizia)), quando riceve una sentenza penale di condanna o di proscioglimento pronunciata all'estero nei confronti di cittadini italiani o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato ovvero di persone sottoposte a procedimento penale nello Stato, trasmette senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello, nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui e' riferito il provvedimento giudiziario straniero, o ((, se questo e' sconosciuto,)) presso la Corte di appello di Roma, una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con le informazioni e la documentazione del caso. Trasmette inoltre l'eventuale richiesta indicata nell'articolo 12 comma 2 del codice penale.134 Il procuratore generale, se deve essere dato riconoscimento alla sentenza straniera per gli effetti previsti dall'articolo 12 comma 1 numeri 1, 2 e 3 del codice penale, promuove il relativo procedimento con richiesta alla corte di appello. A tale scopo, anche per mezzo del ((Ministero della giustizia)), puo' chiedere alle autorita' estere competenti le informazioni che ritiene opportune. Quando il procuratore generale e' informato dall'autorita' straniera, anche per il tramite del Ministero della giustizia, dell'esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata all'estero, ne richiede la trasmissione all'autorita' straniera ((con le forme previste dalle convenzioni internazionali in vigore con lo Stato estero ovvero, in mancanza,)) con rogatoria, ai fini del riconoscimento ai sensi del comma 2. La richiesta alla corte di appello contiene la specificazione degli effetti per i quali il riconoscimento e' domandato.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313

134

Il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che la modifica al presente articolo ha effetto dal quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 31 ottobre 2017

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 730 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 25766/2026

    9 luglio 2026

    La Sesta Sezione penale, in tema di riconoscimento di sentenze penale straniere, ha affermato che il diniego del procuratore generale presso la corte di appello di dare corso ai sensi dell’art. 730 cod. proc. pen. al relativo procedimento, sollecitato dall’interessato mediante motivata istanza, è sindacabile con l’incidente di esecuzione dinanzi alla corte di appello, non potendo tale determinazione sottrarsi al sindacato giurisdizionale.

    Art. 730 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 33545/2025

    10 ottobre 2025

    La Sesta Sezione penale, in tema di rapporti giurisdizionali con Autorità straniere, ha affermato che, ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione nello Stato di una sentenza di condanna emessa da altro Stato aderente all’Unione Europea, non è necessaria la sua traduzione, essendo sufficiente, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 07/09/2010, n. 161, che ha dato esecuzione alla decisione quadro 909/2008/GAI, la mera traduzione del certificato, salvo che nel caso in cui lo stesso sia incompleto, difforme dalla sentenza o il suo contenuto sia insufficiente per decidere sull’esecuzione della pena, posto che tale disposizione ha natura di norma speciale e, pertanto, prevalente su quelle di cui agli artt. 730 e 731 cod. proc. pen.

    Art. 730 c.p.p. · Art. 731 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2017

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2003 al 31 ottobre 2017. 8 parole tolte, 24 parole aggiunte.

Il tolto: ministro di grazia e aggiunto: Ministro della giustizia, quando riceve una sentenza penale di condanna o di proscioglimento pronunciata all'estero … del luogo di nascita della persona cui e' riferito il provvedimento giudiziario straniero, oaggiunto: , se questo e' sconosciuto, presso la Corte di appello di Roma, una copia della sentenza, unitamente alla … procedimento con richiesta alla corte di appello. A tale scopo, anche per mezzo del tolto: ministero di grazia e aggiunto: Ministero della giustizia, puo' chiedere alle autorita' estere competenti le informazioni che ritiene opportune. Quando … di una sentenza penale di condanna pronunciata all'estero, ne richiede la trasmissione all'autorita' straniera aggiunto: con le forme previste dalle convenzioni internazionali in vigore con lo Stato estero ovvero, in mancanza, con rogatoria, ai fini del riconoscimento ai sensi del comma 2. La richiesta alla corte di appello contiene la specificazione degli effetti per i quali il riconoscimento e' domandato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art730 · fonte del testo

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