Art. 729 c.p.p. — Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria

Nei casi in cui lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilita' degli atti richiesti, l'autorita' giudiziaria e' vincolata al rispetto di tali condizioni. Se lo Stato estero da' esecuzione alla richiesta di assistenza con modalita' diverse da quelle indicate dall'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 727, comma 9, gli atti compiuti sono inutilizzabili solo nei casi in cui l'inutilizzabilita' e' prevista dalla legge. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto di atti inutilizzabili. Si applica la disposizione dell'articolo 191, comma 2.

Testo vigente dal 31 ottobre 2017

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 78/2004

    Questione inammissibile
    2 marzo 2004

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 696, 727, comma 5-bis, e 729 del codice di procedura penale, come modificati dagli articoli 9, 12 e 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne…

    Art. 696 c.p.p. · Art. 727 c.p.p. · Art. 729 c.p.p. · Art. 9 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998

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  • Ordinanza n. 68/2003

    Questione inammissibile
    14 marzo 2003

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 729, comma 1, prima parte, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367, sollevata, in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 111, primo e secondo comma della Costituzione, nella parte in cui stabiliscono l'inutilizzabilità degli atti acquisiti o trasmessi per qualsiasi violazione delle norme di Convenzione in materia di assistenza giudiziaria, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria, ripristinando un'interpretazione restrittiva dell'art. 3 di detta Convenzione, contrastante con quella consuetudinaria. Infatti la medesima questione è già stata dichiarata manifestamente inammissibile con le ordinanze n. 315 e n. 487 del 2002 - per aver il rimettente prospettato una questione di mera interpretazione, senza avere neanche preventivamente verificato se potessero adottarsi differenti interpretazioni, già emerse nella giurisprudenza di merito - e le ordinanze di rimessione, emesse in data anteriore alle citate decisioni, non contengono profili nuovi, o comunque, argomentazioni tali che possano condurre a conclusioni differenti.

    Art. 729 c.p.p. · Art. 13 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998 · Art. 10 cost. · Art. 111 cost.

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  • Ordinanza n. 487/2002

    Questione inammissibile
    26 novembre 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 729, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367, sollevata in riferimento agli articoli 10, primo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui stabiliscono l'inutilizzabilità di documenti o di altri mezzi di prova acquisiti o trasmessi a seguito di rogatoria in violazione delle norme della Convenzione di Strasburgo del 1959 in materia di assistenza giudiziaria, ripristinando un'interpretazione restrittiva dell'art. 3 di detta Convenzione superata da quella consuetudinaria. Le ordinanze di rimessione, infatti, emesse in data anteriore all'ordinanza n. 315 del 2002 con la quale la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, non contengono profili nuovi o comunque argomentazioni che possano condurre a differenti conclusioni.

    Art. 729 c.p.p. · Art. 13 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998 · Art. 10 cost. · Art. 111 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2017

Confronto con la versione in vigore dal 9 ottobre 2001 al 31 ottobre 2017. 61 parole tolte, 23 parole aggiunte.

tolto: La violazione delle norme di cui all'articolo 696, comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero comporta l'inutilizzabilita' dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi. Qualoraaggiunto: Nei casi in cui lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilita' degli atti richiesti, l'autorita' giudiziaria e' vincolata al rispetto di tali condizioni. Se lo Stato estero da' esecuzione alla tolto: rogatoria aggiunto: richiesta di assistenza con modalita' diverse da quelle indicate dall'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 727, comma tolto: 5-bis aggiunto: 9, gli atti compiuti tolto: dall'autorita' straniera sono inutilizzabili. 1-ter. aggiunto: sono inutilizzabili solo nei casi in cui l'inutilizzabilita' e' prevista dalla legge. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto tolto: degli atti inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 1-bis aggiunto: di atti inutilizzabili. Si applica la disposizione dell'articolo 191aggiunto: , comma 2.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art729 · fonte del testo

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