Art. 715 c.p.p. — Applicazione provvisoria di misure cautelari

Su domanda dello stato estero e a richiesta motivata del ((Ministro della giustizia)), la corte di appello puo' disporre, in via provvisoria, una misura coercitiva prima che la domanda di estradizione sia pervenuta. La misura puo' essere disposta se:

  • a)lo stato estero ha dichiarato che nei confronti della persona e' stato emesso provvedimento restrittivo della liberta' personale ovvero sentenza di condanna a pena detentiva e che intende presentare domanda di estradizione;
  • b)lo stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e ((delle pene previste per lo stesso, nonche' gli elementi)) per l'esatta identificazione della persona;
  • c)vi e' pericolo di fuga. La competenza a disporre la misura appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto la persona ha la residenza, la dimora o il domicilio ovvero alla corte di appello del distretto in cui risulta che la persona si trova. Se la competenza non puo' essere determinata nei modi cosi' indicati, e' competente la corte di appello di Roma. La corte di appello puo' altresi' disporre il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato. Il ((Ministro della giustizia)) da' immediata comunicazione allo stato estero dell'applicazione in via provvisoria della misura coercitiva e dell'eventuale sequestro. Le misure cautelari sono revocate se entro quaranta giorni dalla predetta comunicazione non sono pervenuti al ministero degli affari esteri o a quello ((della giustizia)) la domanda di estradizione e i documenti previsti dall'articolo 700. CAP007 CAP008

Testo vigente dal 31 ottobre 2017

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 123/2007

    Questione inammissibile
    5 aprile 2007

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 708, comma 2, e 715, comma 6, del codice di procedura penale, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui collegano la maturazione dei termini perentori di durata delle misure privative della libertà personale, disposte provvisoriamente a carico dell'estradando, al mancato verificarsi di eventi «non conoscibili» dal giudice, se non per effetto di comunicazione da parte del Ministro della giustizia. La ritardata od omessa comunicazione da parte del Ministero della giustizia al giudice competente costituisce, infatti, una inadempienza del suddetto Ministero, che determina un, seppur grave, inconveniente di fatto non ricollegabile ai termini perentori previsti dalle norme censurate, da ritenersi indispensabili e da applicarsi con il massimo rigore, poiché si versa in materia di restrizioni della libertà personale. Inoltre, il petitum delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice rimettente non è precisato, né è deducibile dall'atto introduttivo del giudizio, giacché non emerge dall'ordinanza di rimessione il tipo di intervento additivo che dovrebbe essere effettuato dalla Corte per eliminare gli inconvenienti denunciati.

    Art. 708 c.p.p. · Art. 715 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2017

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 31 ottobre 2017. 14 parole tolte, 14 parole aggiunte in 3 capoversi.

Su domanda dello stato estero e a richiesta motivata del tolto: ministro di grazia e aggiunto: Ministro della giustizia, la corte di appello puo' disporre, in via provvisoria, una misura coercitiva prima che la domanda di estradizione sia pervenuta. La misura puo' essere disposta se:

b) lo stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e tolto: gli elementi sufficienti aggiunto: delle pene previste per lo stesso, nonche' gli elementi per l'esatta identificazione della persona;

… disporre il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato. Il tolto: ministro di grazia e aggiunto: Ministro della giustizia da' immediata comunicazione allo stato estero dell'applicazione in via provvisoria della misura … dalla predetta comunicazione non sono pervenuti al ministero degli affari esteri o a quello tolto: di grazia e aggiunto: della giustizia la domanda di estradizione e i documenti previsti dall'articolo 700. CAP007 CAP008

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art715 · fonte del testo

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