Art. 716 c.p.p. — Arresto da parte della polizia giudiziaria

Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria puo' procedere all'arresto della persona nei confronti della quale sia stata presentata domanda di arresto provvisorio se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 715 comma 2. Essa provvede altresi' al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato. L'autorita' che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il ((Ministro della giustizia)) e al piu' presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto l'arresto e' avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale. (( Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello, entro le successive quarantotto ore, convalida l'arresto con ordinanza disponendo, se ne ricorrono i presupposti l'applicazione di una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il Ministro della giustizia. )) La misura coercitiva e' revocata se il ((Ministro della giustizia)) non ne chiede il mantenimento entro dieci giorni dalla convalida. Si applicano le disposizioni dell'articolo 715 commi 5 e 6.

Testo vigente dal 31 ottobre 2017

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2017

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 31 ottobre 2017. 17 parole tolte, 17 parole aggiunte.

… delle cose pertinenti al reato. L'autorita' che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il tolto: ministro di grazia e aggiunto: Ministro della giustizia e al piu' presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato … Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello, entro tolto: novantasei ore dall'arresto, lo convalida aggiunto: le successive quarantotto ore, convalida l'arresto con ordinanza disponendoaggiunto: , se ne ricorrono i presupposti l'applicazione di una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il tolto: ministro di grazia e aggiunto: Ministro della giustizia. La misura coercitiva e' revocata se il tolto: ministro di grazia e aggiunto: Ministro della giustizia non ne chiede il mantenimento entro dieci giorni dalla convalida. Si applicano le disposizioni dell'articolo 715 commi 5 e 6.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art716 · fonte del testo

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