Art. 671 c.p.p. — Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato

Nel caso di piu' sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. (( Fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi e' la consumazione di piu' reati in relazione allo stato di tossicodipendenza.)) Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma del codice penale. Il giudice dell'esecuzione puo' concedere altresi' la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando cio' consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente.

Testo vigente dal 28 febbraio 2006

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 195/2018

    Questione infondata
    8 novembre 2018

    Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Chieti, sez. distaccata di Ortona, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 671 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, in caso di pluralità di condanne intervenute per il medesimo reato permanente in relazione a distinte frazioni della condotta, il potere del [giudice dell'esecuzione] di rideterminare una pena unica, in applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., che tenga conto dell'intero fatto storico accertato nelle plurime sentenze irrevocabili, e di assumere le determinazioni conseguenti in tema di concessione o revoca della sospensione condizionale, ai sensi degli artt. 163 e 164 cod. pen. Identiche questioni sono già state sollevate, dal medesimo rimettente, e dichiarate non fondate con sentenza n. 53 del 2018, senza che, nel riproporre le medesime questioni, siano stati introdotti argomenti o profili nuovi.

    Art. 671 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 132 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 53/2018

    Questione infondata
    8 marzo 2018

    Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 671 cod. proc. pen., non è accolta l'eccezione di inammissibilità formulata per inadeguata descrizione della fattispecie. Il giudice a quo ha descritto in modo adeguato la vicenda concreta sottoposta al suo esame, riferendo che il soggetto istante nel giudizio principale ha riportato tre sentenze definitive di condanna per fatti suscettibili di essere configurati come porzioni di un unico reato permanente, donde la rilevanza della invocata declaratoria di illegittimità costituzionale.

    Art. 671 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 117/2017

    Questione infondata
    19 maggio 2017

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 657, comma 4, e 671 cod. proc. pen., nonché dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non consentirebbero al giudice dell'esecuzione, ritenuta la continuazione con i reati-fine per i quali la pena è stata ingiustamente espiata in eccesso, di verificare la data di commissione del reato associativo per cui è in corso l'esecuzione, e, ove diversa da quella di accertamento e antecedente alla carcerazione sine titulo, di tenere conto di detta data ai fini della fungibilità della pena. In assenza di un panorama giurisprudenziale uniformemente orientato in senso opposto, l'asserzione del giudice a quo - secondo cui la detenzione patita per i reati-fine avrebbe interrotto la permanenza del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso - appare sufficiente a soddisfare l'onere di motivazione sulla rilevanza, non potendo essere ritenuta, a prima vista, assolutamente priva di fondamento o del tutto implausibile, ancorché non corroborata con l'indicazione di ulteriori elementi rivelatori del venir meno dell'affectio societatis scelerum. La valutazione della rilevanza della questione spetta al giudice rimettente, dovendo la Corte costituzionale limitarsi a verificare che essa non sia assolutamente priva di fondamento o del tutto implausibile. ( Precedenti citati: sentenze n. 228 del 2016 e n. 71 del 2015 ).

    Art. 657 c.p.p. · Art. 671 c.p.p. · Art. 81 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (12)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 8 dicembre 2005 al 28 febbraio 2006. 24 parole aggiunte.

… reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. aggiunto: Fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi e' la consumazione di piu' reati in relazione allo stato di tossicodipendenza. Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art671 · fonte del testo

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