Art. 673 c.p.p. — Revoca della sentenza per abolizione del reato

Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Allo stesso modo provvede quando e' stata emessa sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o per mancanza di imputabilita'.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 673 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. I, sent. n. 5041/2025

    7 febbraio 2025

    La Prima Sezione penale, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, ha affermato che, a seguito dell’abrogazione del delitto di abuso d’ufficio, non è suscettibile di revoca, ex art. 673 cod. proc. pen., la sentenza di condanna per il delitto di traffico di influenze illecite, con riguardo al quale il giudice della cognizione abbia ritenuto che l’illiceità dell’interferenza derivasse dalla sua finalizzazione alla realizzazione del delitto di abuso di ufficio, nel caso in cui la condotta cui l’interferenza era finalizzata conservi disvalore penale a norma dell’art. 314-bis cod. pen., introdotto dall’art. 9 d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112.

    Art. 673 c.p.p. · Art. 314-bis c.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 8 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 230/2012

    Questione infondata
    12 ottobre 2012

    In relazione alla questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 673 c.p.p. - censurato nella parte in cui non include tra le ipotesi di revoca della sentenza di condanna anche il mutamento giurisprudenziale determinato da una decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione in base al quale il fatto giudicato non è previsto dalla legge come reato - deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza. Premesso che il rimettente è investito dell'istanza di revoca parziale di una sentenza formulata in base al principio affermato dalle Sezioni unite della Cassazione secondo cui la legge n. 94 del 2009 ha determinato l'abolizione della contravvenzione di omessa esibizione dei documenti con riguardo agli stranieri irregolarmente soggiornanti, e tenuto conto della circostanza che il fatto oggetto della sentenza è stato commesso dopo l'entrata in vigore di detta legge, non è implausibile l'assunto da cui muove il giudice a quo secondo cui la richiesta di revoca si basa sulla successione nel tempo non già di leggi, bensì di diverse interpretazioni giurisprudenziali della stessa norma di legge.

    Art. 673 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 211/2005

    Questione inammissibile
    26 maggio 2005

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 673 cod. proc. pen., nella parte in cui non consente al giudice dell'esecuzione – nel caso di revoca per 'abolitio criminis' di sentenze di condanna che avevano impedito la sospensione condizionale della pena inflitta per un diverso reato – di concedere tale beneficio, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. Infatti, il giudice rimettente pone a premessa della questione la mancata adesione all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità – affermatosi negli ultimi anni e che appare allo stato prevalente – in forza del quale la norma impugnata già riconoscerebbe al giudice dell'esecuzione il potere di cui si discute. Per costante affermazione di questa Corte, peraltro, il giudice – quanto meno in assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato – ha il dovere di seguire l'interpretazione da lui ritenuta più adeguata ai principî costituzionali, configurandosi, altrimenti, la questione di costituzionalità quale improprio strumento volto ad ottenere l'avallo della Corte a favore di una determinata interpretazione della norma. - Cfr., 'ex plurimis', ordinanze n. 89/2002, n. 367/2001, n. 7/1998.

    Art. 673 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 671 c.p.p. · Art. 2 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 273/2002

    Questione infondata
    24 giugno 2002

    Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli articoli 2, terzo comma, del codice penale e 673 del codice di procedura penale, e dell'articolo 341 del codice penale, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli articoli 3, primo comma, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzion…

    Art. 2 c.p. · Art. 673 c.p.p. · Art. 341 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art673 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari